Arriva la bomba super Imu. Chi subirà la grande "botta"

Tutto pronto per la vera "patrimoniale". E adesso il conto si fa sempre più pesante. Attenzione al trappolone

Arriva la bomba super Imu. Chi subirà la grande "botta"

Il giorno sul calendario da cerchiare in rosso è il prossimo 16 dicembre, ultima data valida per saldare l'acconto della super Imu. Nonostante la pandemia di Covid-19 e crisi economica annessa, infatti, milioni di proprietari immobiliari saranno chiamati a versare l'acconto 2020 relativo alla nuova Imposta municipale unica sugli immobili, che in molti casi prevederà un maggior importo dell'Imu in sostituzione della Tasi.

Pochi esoneri

Pochi sono esonerati dal pagamento. Tra questi rientrano quelle categorie produttive soggette a restrizioni o al blocco delle loro attività a causa delle misure restrittive anti coronavirus. Sul fronte delle agevolazioni, potranno goderne soltanto coloro che sono sia proprietari dell'immobile che gestori dell'attività, altrimenti scatterà il semaforo rosso.

Come ha evidenziato Il Corriere della Sera, non sono previste agevolazioni per le seconde case. E questo anche se, per via dei Dpcm, sono state inutilizzabili per gran parte dell'anno. Luce verde, invece, per l'esenzione relativa alle abitazioni principali e pertinenze, a esclusione di quelle di lusso. In tal caso l'esenzione per l'abitazione principale si applica ai proprietari che dimorano in quell'immobile e vi hanno residenza anagrafica.

L'Imu si paga sia sugli immobili dati in uso gratuito (riduzione al 50% tra genitori e figli), sulle pertinenze non della prima casa, su uffici, negozi, capannoni e altri immobili commerciali, sui terreni agricoli, anche se incolti e compresi gli orticelli. Esclusi i fondi agricoli situati nei Comuni montani o di collina e quelli condotti e posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Acconti e accorpamenti

Ricordiamo che l'acconto pagato entro il 16 giugno è stato quantificato versando il 50% della somma del valore di Imu e Tasi maturati nel 2019. Tecnicamente la Tasi è stata abolita nel 2020, ma in sostanza è stata accorpata all'Imu. Calcolatrice alla mano, quantificare il pagamento in scadenza a metà mese si dovrà calcolare l'Imu dovuta per l'intero anno, considerando però le aliquote decise dal Comune per il 2020. A quel punto si dovrà detrarre l'acconto.

Abbiamo parlato dell'abolizione della Tasi. Il punto, come ben evidenziato da Il Sole 24 Ore, è che la riforma del governo aveva cancellato il Tributo per i servizi indivisibili in quanto tributo gemello dell'Imu sullo stesso immobile. Onde evitare di restare a secco di coperture finanziarie, la norma ha tuttavia concesso ai Comuni più libertà sull'Imposta patrimoniale unica.

Detto altrimenti, i sindaci avrebbero potuto incrementare il valore dell'Imu e ottenere così lo stesso livello di entrate garantito dalla precedente accoppiata Imu-Tasi. E in molti casi è accaduto proprio questo, visto che, confrontando le delibere tributarie del 2020 con quelle del 2019, notiamo come 3.755 Comuni abbiano aumentato l'aliquota ordinaria e 4.029 abbiano ritoccato quella inerente all'abitazione principale.

Il calcolo della stangata

Per calcolare l'Imposta municipale propria relativa al 2020, come in parte anticipato, è necessario calcolare l'Imu effettivamente dovuta per il 2020, detrarre da questa l'acconto pagato a giugno e versare il rimanente. Massima attenzione al livello di aliquote presente nei vari Comuni, tenendo ben presente che, per aver valore per il saldo, la delibera comunale contenente le citate aliquote deve essere stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.

I Comuni che non hanno rispettato la scadenza, in seguito differita al 16 novembre, possono pubblicare la delibera entro il 31 gennaio 2021.

Qui i proprietari sono chiamati a versare lo stesso importo dell'acconto di giugno (il 50% del totale Imu-Tasi del 2019). In seguito, entro il 28 febbraio, dovranno poi rifare i calcoli considerando le aliquote definitive versando l'eventuale conguaglio senza interessi.

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