Come comportarsi nel caso in cui venga recapitato l'avviso per un bollo auto non pagato? Il caso riguarda un contribuente che si è visto consegnare una raccomandata in cui viene sollecitato il pagamento relativo all’imposta automobilistica del 2016, con tanto di riferimento ad un precedente avviso di accertamento. Avviso che il cittadino, tuttavia, è certo di non aver mai ricevuto. Il protagonista della vicenda, fra l'altro, è sicuro di aver già pagato la somma richiesta, ma non avendo ricevuto la sollecitazione menzionata non è in grado di controbattere a quanto gli viene contestato.
Il primo punto su cui è necessario concentrarsi è la prescrizione, che per il bollo auto scatta una volta scaduti i 3 anni di tempo. Nel caso riportato, la tassa automobilistica risale al 2016, dunque avrebbe dovuto cadere in prescrizione il 31 dicembre 2019. Gli avvisi notificati a partire dal primo gennaio 2020 sono pertanto da considerare illegittimi, anche se la prescrizione può comunque essere interrotta tramite atto formale. Il Fisco, oppure la Regione, possono effettivamente richiedere il pagamento del bollo relativo al 2016 se prima del limite del 2019 hanno provveduto ad inviare un avviso di accertamento, per poi notificare un nuovo sollecito fra il 2020 ed il 2021. In questo modo, infatti, la prescrizione viene bloccata. Si tratta di una procedura che può essere ripetuta più volte, sempre che si rispetti il termine di tre anni anni da un richiamo all'altro.
Il contribuente, tuttavia, come ricorda laleggepertutti afferma di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento. Si possono del resto verificare errori nell'inserimento dell'indirizzo, oppure può non essere consegnata la raccomandata.
In questo caso è possibile impugnare il secondo avviso: tanto basta per dichiarare illegittima ogni altra richiesta di pagamento. La dimostrazione della mancata consegna della prima raccomandata, infatti, rende nulla l'interruzione della prescrizione.
Non solo. L'intera procedura di riscossione viene a cadere se non sono stati eseguiti correttamente tutti quegli atti previsti dalla legge, come l'avviso di accertamento al contribuente, contro il quale può essere fatto ricorso nei 60 giorni successivi. In caso di mancata ricevuta dell'avviso di accertamento, il cittadino può pertanto fare ricorso contro il successivo avviso, contestando il fatto di non aver potuto prendere visione della prima notifica.
Il tutto deve essere presentato tramite mediazione di un avvocato, un ragioniere o un commercialista alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Il consiglio, prima di procedere, è quello di verificare che sussista effettivamente un difetto di notifica: si può ad esempio inoltrare all'Ente una richiesta di accesso agli atti per allontanare ogni dubbio.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.