Bail in: i cinque rischi per i risparmiatori

Mentre le banche italiane sono in affanno, il bail in, il prelievo forzoso sui conti in caso di crac è romai realtà anche in Italia. Così, per chi deposita i propri risparmi in banca, arrivano nuove regole che vanno chiarite. Ecco cosa prevede il bail in

Bail in: i cinque rischi per i risparmiatori

Mentre le banche italiane sono in affanno, il bail in, il prelievo forzoso sui conti in caso di crac è romai realtà anche in Italia. Così, per chi deposita i propri risparmi in banca, arrivano nuove regole che vanno chiarite. Ecco cosa prevede il bail in:

Tutti i depositi garantiti entro 100mila euro - Il principio chiave del bail in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi deve contribuire in maniera maggiore al risanamento. I normali correntisti, invece, hanno posizioni più garantite. In caso di dissesto della banca, quindi, ai depositi fino a 100mila euro non succede nulla. Fino a questa soglia, rientrano nelle tutele dei fondi di Garanzia dei depositi. La garanzia riguarda conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio.

Soglia doppia per i conti cointestati - La garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi non riguarda il singolo conto ma il depositante. Tradotto: in caso di conto corrente cointestato a due persone, l’importo massimo garantito sarà pari a 200mila euro complessivi, il doppio del normale. Nel caso di due conti intestati alla stessa persona nella stessa banca, l’importo massimo protetto, però, sarà pari a 100mila euro.

Zero effetti sumutui e prestiti - Le norme sul bail in non portano nessun impatto su mutui e prestiti. Questi, infatti, sono dei debiti e non dei crediti nei confronti della banca. In caso di dissesto finanziario o di fallimento della banca, il contratto in questione viene trasferito all’istituto che subentra. Il cittadino, quindi, continuerà a pagare le sue rate mensili al nuovo istituto: questo gli applicherà le stesse condizioni contrattuali del vecchio.

Niente rischi sul dossier dei titoli - Una precisazione importante sui titoli. Tutti quelli depositati presso i conti titoli (comprese le azioni di altre società) non sono inclusi nella procedura di bail in, sempre che non siano stati emessi dalla banca coinvolta dal dissesto. A essere toccati, invece, le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale emessi dall’istituto di credito in crisi. Il principio vale per titoli, azioni di risparmio, obbligazioni convertibili.

I crediti alleimprese non si toccano - Sulle imprese il ragionamento è più complesso. I depositi che superano i 100mila euro delle piccole e medie imprese non sono protetti in maniera assoluta, come quelli sotto i 100mila, ma saranno aggrediti solo se tutte le altre categorie di strumenti finanziari hanno esaurito le disponibilità. Non hanno la stessa tutela i depositi delle grandi imprese. Escluso dal bail in il fido bancario.

I bond "senior" sono salvi - Discorso a parte per le obbligazioni bancarie. Quelle collegate a soggetti diversi dalla banca non verranno toccate dal bail in. Per i bond emessi dalla banca però saranno salve le obbligazioni garantite.

I «covered bond» sono caratterizzati da un profilo di rischio molto basso: andranno protetti come un conto corrente. Rientrano, invece, nel bail in le obbligazioni convertibili e quelle non garantite dal profilo di rischio più accentuato.

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