Il biennio oramai è trascorso e così, a partire dal primo gennaio 2021, per le bollette del gas non pagate, relative al periodo di fornitura successivo al primo gennaio 2019, è scattata la prescrizione.
Per gli utenti, difatti, è importante sapere che anche le bollette di luce, acqua e gas sono soggette a questo istituto giuridico - la prescrizione, appunto - previsto sia dal nostro codice civile che da quello penale.
Bene inteso, pagare è un dovere e il non adempiere a questo obbligo può comportare delle sanzioni, ma ci sono dei limiti temporali entro cui la società che fornisce il servizio può richiedere il pagamento degli importi dovuti. A stabilire tali limiti, come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, è stata l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la Delibera n. 97/2018/R/com - con cui l'autorità ha dato applicazione a quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018 - riferita alla riduzione, da 5 a 2 anni, del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
Ma andiamo per ordine
Cosa è la prescrizione e come si applica sulle bollette
La prescrizione è un istituto giuridico che, come previsto nel nostro ordinamento civile, indica il limite temporale per l'esercizio di un diritto soggettivo.
Questa volontà vuole garantire che i terzi non restino in un continuo stato di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il suo diritto. Nella fattispecie delle bollette, pertanto, è il periodo di tempo entro cui la società che fornisce il servizio (energia, gas e acqua) può richiedere il pagamento degli importi dovuti all'utente con cui ha sottoscritto un contratto di fornitura.
Come scritto sopra, come previsto dalla legge di bilancio 2018 i tempi di prescrizione sono stati ridotti da 5 anni a 2 anni ma i nuovi termini sono scattati in modo diverso (da un periodo differente) a seconda della tipologia di fornitura:
- Per l'energia elettrica, la delibera Arera ha stabilito che le bollette a partire dal primo marzo 2018 hanno termini di prescrizione di 2 anni; per le bollette antecedenti a questo periodo, pertanto, restano a prescriversi dopo cinque anni. Quindi una bolletta di gennaio 2018 si prescriverà dopo gennaio 2023.
- Per quanto riguarda la fornitura dell'acqua, invece, i nuovi termini riguardano il periodo a partire dal 1° gennaio 2020. Anche in questo caso, quindi, per i pagamenti antecedenti a quella data resta la prescrizione a 5 anni.
Bolletta del gas e prescrizione
"Dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni".
"Inoltre - continua l'Arera - per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni".
Di conseguenza i termini di prescrizione per le bollette del gas sono queste:
- per le bollette fino al primo gennaio 2019 il termine entro cui il fornitore può rivendicare il proprio diritto nei confronti dell'utente di vedersi riconosciuti gli importi dovuti è di 5 anni;
- a partire dal 2 gennaio 2019, la prescrizione è stata ridotta a 2 anni.
Pertanto, secondo quanto definito dalla delibera Arera, dallo scorso 2 gennaio sono scaduti i primi termini e da qui in poi ogni fattura successiva, decorsi i 24 mesi, non potrà essere richiesta da parte dalla società.
Per chi hanno effetto i nuovi termini di prescrizione e come farli valere
La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese - si tratta delle imprese con meno di 10 dipendenti o che abbiano un bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di Euro - e si applica anche al rapporto tra venditori e distributori.
Il cliente moroso, qualora volesse far valere gli effetti della prescrizione senza attendere che arrivino solleciti fuori termine, potrà autotutelarsi inviando una contestazione scritta alla società erogatrice del gas attraverso raccomandata a.r. o tramite mail PEC. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
- i dati dell'intestatario e dell'utenza;
- nome, cognome e codice POD (luce) o codice PDR (gas);
- i motivi del reclamo;
- copia del documento d'identità;
- la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.
“Nel caso in cui la società fornitrice decidesse di far notificare un decreto ingiuntivo, però, è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito. Identica azione dovrà essere svolta nel caso in cui la società avesse deciso di citare in giudizio il consumatore”.
In caso contrario l'utente dovrà
avviare la conciliazione online attraverso il sito Arera o rivolgersi al tribunale. Il giudice potrà dichiarare illegittima la pretesa del presunto creditore secondo quanto previsto dalla "azione di accertamento negativo del credito".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.