La caparra che un venditore incassa va dichiarata anche se il contratto non si conclude e questo, nel rispetto delle leggi, la trattiene per sé. Chi non indica l'importo ricevuto, nella dichiarazione, rischia il reato di dichiarazione infedele.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 23837 depositata il 21 giugno 2022.
Il caso
Un cittadino ha omesso di indicare nella propria dichiarazione dei redditi la somma di 800mila euro, ovvero la caparra trattenuta per la mancata conclusione di un contratto di compravendita.
Per il tribunale di prima istanza si è trattato di evasione fiscale perché tale caparra rientra nel reddito imponibile ai fini dell’Irpef e, riconoscendo il reato penale ai danni del cittadino, ne ha ordinato la confisca dei beni per il valore identificato come profitto del reato, ovvero gli 800mila euro incassati a titolo di caparra.
La Corte di Appello di Messina ha rivisto la sentenza, estinguendo il reato per prescrizione ma convalidando la confisca disposta dal giudice di primo grado.
In disaccordo con la decisione in appello, il cittadino si è rivolto alla Corte di Cassazione sostenendo che l’operazione di compravendita, svolta all’interno della sfera privata, non ha cambiato in modo sostanziale la sua situazione finanziaria.
Affermazione che può sembrare coraggiosa, vista anche la somma in questione, e che merita un approfondimento sulla scorta della decisione a cui sono giunti i giudici di legittimità.
L’aspetto tecnico
La caparra confirmatoria, secondo la Cassazione, genera un reddito tassabile poiché sottostà alla definizione dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e, in virtù di ciò, deve essere dichiarata al fisco. In altre parole, poiché un’eventuale conclusione del contratto, in questo caso la vendita di un immobile, rientra pienamente nella definizione di reddito ai sensi del Tuir la caparra deve essere considerata allo stesso modo.
La giurisprudenza, riporta la Corte, vuole che la caparra confirmatoria svolga funzioni autonome: rappresenta l’avvio della conclusione del contratto, funge da anticipo nel regolare rapporto di compravendita e sottostà a logiche di risarcimento nel caso di inadempimento contrattuale, inoltre incentiva le parti ad adoperarsi per la conclusione del contratto stesso.
Caratteristica della caparra, nel caso in cui il contratto non
venga concluso, è l’esenzione dall’Iva ma questo non è sufficiente a escluderla dalle voci di reddito prodotto, come da decreto del Presidente della Repubblica 633/72.Per la Cassazione si tratta di dichiarazione infedele.
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