Confermata la proroga del Superbonus 110%: ecco le nuove date

Con l'approvazione del Pnrr è stato possibile rinnovare questa possibilità: le date ed i parametri da rispettare

Confermata la proroga del Superbonus 110%: ecco le nuove date

Il Superbonus 110%, ovvero l'agevolazione prevista per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, viene ufficialmente prorogato con l'approvazione del Pnrr: ciò significa, pertanto, che la scadenza del beneficio viene posticipata fino al prossimo 30 giugno 2022 per le persone fisiche su unità unifamiliari.

Entro tale data sarà quindi possibile per tale categoria accedere al bonus su un edificio di proprietà, tenendo presente come limite massimo quello delle 4 unità immobiliari. Nel caso in cui si possa dimostrare a fine giugno 2022 che i lavori di riqualificazione hanno raggiunto già il 60% del totale sarà inoltre possibile ottenere un'ulteriore proroga di 6 mesi per giungere alla loro conclusione. Per quanto riguarda, invece, i condomini, la data di scadenza non prorogabile sarà quella del 31 dicembre 2022.

Gli unici a poter beneficiare di tempi più lunghi (scadenza al 30 giugno 2023) saranno gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed altri enti analoghi: vale anche per essi la possibilità di usufruire di ulteriori 6 mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2023) se al momento della scadenza i lavori saranno almeno al 60% del totale.

Da sottolineare anche il fatto che con l'approvazione del Pnrr anche il termine di scadenza per poter usufruire di sconto o cessione del credito viene spostato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Ovviamente bisognerà verificare che il beneficiario possa usufruire del Superbonus fino a fine dicembre 2022: ciò significa che saranno escluse le persone fisiche che lo richiedono per edifici unifamiliari (sconto in fattura o cessione del credito potranno essere adottati in questo frangente fino al 30 giugno 2022). Nel caso in cui si scelga di non usufruire di nessuna delle due possibilità, la detrazione verrà suddivisa in 5 rate annuali del medesimo importo: questa potrà essere applicata anche per i lavori effettuati contemporaneamente a quelli definiti "trainanti", ovvero gli interventi antisismici, quelli di isolamento termico sugli involucri, quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Il Superbonus è applicabile a interventi di riqualificazione energetica effettuati da condomini, persone fisiche, istituti autonomi, case popolari o altri enti analoghi,

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche (solo in caso di lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

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