La lente del fisco si allarga con la possibilità di scambio di dati fiscali tra paesi comunitari. A stabilirlo è stato la commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo con la Risoluzione approvata giovedì scorso che prevede la possibilità, per le autorità fiscali dei paesi membri, di poter scambiare automaticamente un ampio numero di informazioni riguardanti le cosiddette voci reddito non finanziarie.
A farlo emergere è il quotidiano ItaliaOggi che evidenzia come, tra le voci che si potranno scambiare, ci sono, ad esempio, quelle relative ai contati, alle proprietà di beni artistici, oro o preziosi contenute in cassette di sicurezza, immobili e società e porti franchi o depositi doganali.
La risoluzione, non ancora vincolante, dovrebbe inserirsi nell'ambito della revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Dac 2011/16/Ue) che "si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali".
Come riportato nell'articolo di ItaliaOggi, la risoluzione evidenzia come il quadro Dac "è stato continuamente migliorato per ampliare la portata dello scambio di informazioni al fine di frenare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale", "tuttavia, alcuni tipi di reddito e di attività sono ancora esclusi dal campo di applicazione, il che presenta un rischio di elusione degli obblighi fiscali".
La precedente Dac, difatti, non poneva espliciti richiami a questa materia di Fisco ma si è concentrata sui termini procedurali che disciplinano lo scambio di informazioni "Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste" e "L’autorità interpellata provvede all’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni".
Punto essenziale della Dac 7, invece, era stato l’obbligo di comunicare al Fisco europeo i dati relativi ai venditori che svolgono il proprio commercio online attraverso i loro portali. La novità era stata presentata all’interno del pacchetto di azioni fiscali varato dalla Commissione europea a luglio del 2020.
I gestori delle piattaforme online, pertanto, sono tenuti a comunicare periodicamente al fisco europeo i dati degli operatori svolgono in piattaforma l’attività commerciale e, per farlo ciò, devono essere registrati in uno degli stati membri e inviare le informazioni all’autorità fiscale del relativo Paese.
Da questo momento in poi ciascuna amministrazione fiscale ricevente comunicherà i dati in via automatica alle autorità del Fisco degli altri Paesi Ue secondo la residenza di ciascun venditore o l’ubicazione dell’immobile affittato in caso di locazioni.Ora La Commissione europea proporrà l'ottava che si concentrerà, invece, sullo scambio delle informazioni relative al reddito da criptovalute.
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