Tutti i "segreti" del conto corrente cointestato

Quante tipologie di Cc cointestato esistono, quali vantaggi e come scegliere

Tutti i "segreti" del conto corrente cointestato

Si tratta di una pratica abbastanza diffusa solitamente in ambito familiare, con congiunti che decidono di condividere il proprio conto corrente, o tra genitori e figli, che magari sono fuori sede nel frequentare l'università e si decide, per chi può, di usare questa tipologia di Cc.

Nei fatti, quando si parla di cointestazione, ci si riferisce ad un contratto stipulato tra le parti e l'istituto di credito all'atto di accensione del conto che, pertanto, riporta il nominativo di ciascuno delle parti interessate le quali sono, pertanto, proprietario del Cc (anche se ci sono delle differenze di cui parleremo in seguito).

A regolamentare questa tipologia di contratto è il Codice civile, all'art. 1854 che evidenza che “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Quante tipologie di conto cointestato esistono

Per prima cosa ricordiamo che l'apertura di un conto cointestato non è possibile solo nel caso di rapporto di coniugio, ma può avvenire anche tra soggetti non legati da vincolo matrimoniale.

Esistono due tipologie di "contratto" di accensione di un conto corrente cointestato può prevedere che via sia una firma congiunta o una disgiunta.

Nel primo caso tutte le operazioni devono prevedere la firma di ambedue le parti; nel secondo caso, invece, le operazioni possono essere effettuate anche senza il consenso (firma) dell'altro.

Esiste, poi, una forma ibrida in cui le parti stabiliscano quali operazioni necessitano della firma congiunta e quali no. Occorre evidenziare che i cointestatari sono concreditori e condebitori. Questo è importante anche per comprendere e distinguere tra delega sul conto corrente e cointestazione.

La delega, difatti, è un atto unilaterale che prevede che il titolare del conto autorizzi una parte terza ad operare sul conto senza che questa comporti che si diventi titolari delle somme giacenti; si tratta, dunque, di una semplicemente legittimazione ad operare sul conto.

Inoltre, l'atto di delega ad agire sul Cc è revocabile dal titolare in modo unilaterale a differenza della cointestazione, che prevede che a chiudere il conto debbano essere entrambi i correntisti. Le differenze sono riportate in un precedente articoli de IlGiornale.It

Come è regolato il Cc cointestato

A regolare la condotta dei cointestatari è il Codice civile, con gli art.li 1298 e 1954.

Il primo articolo, al comma 2, definisce la cosiddetta condotta interna partendo dal presupposto che se il Cc è intestato a due persone entrambe ne sono parimente titolari. Ciò comporta, indirettamente, che se uno dei due cointestatari preleva tutte la somma dovrebbe ridare la metà all'altra persona; nello specifico nessuna delle parti (se due) può disporre oltre il 50% delle somme senza il consenso espresso dell'altra parte.

Questo aspetto tutela fattispecie quali, ad esempio, la “rottura” del vincolo di comunione dei beni tra due consorti; le somme prelevate, difatti, in questo caso devono essere restituite salvo nei casi in cui il coniuge dimostri di aver speso il denaro per esigenze della famiglia; inoltre le somme residue sul Cc appartengono ad entrambi i coniugi anche nel caso in cui il conto corrente sia stato “alimentato” da uno solo di loro.

L'art. 1854, invece, regola i rapporti esterni con l'istituto di credito. Ad esempio, nel caso di cointestazione con firma disgiunta l'istituto può eseguire le disposizioni impartite anche da uno solo delle parti senza incidenza del vincolo dei rapporti interni; questo non significa, però, che ciò si possa configurare in una forma di cessione del credito.

Perché aprire un conto corrente cointestato

Le tante ragioni per cui si procede con l'apertura di un conto corrente cointestato, de facto, sono riconducibili a due ordini di motivazioni:

  • di tipo pratico;
  • per finalità di donazione.

Per il primo caso è possibile portare come esempio il caso di una famiglia in cui, ad esempio, uno dei due coniugi non lavora e magari, per occuparsi delle faccende domestiche, piuttosto che far prelevare continuamente al consorte, attraverso il conto corrente può agire direttamente sul

conto corrente, disponendo, ad esempio dei bonifici.

Nel secondo caso, invece, la cointestazione può sottendere alla volontà di donare metà della giacenza all'altro intestatario secondo la forma della donazione indiretta.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica