Conto corrente cointestato: ecco come muoversi

Quando si ha un conto corrente cointestato bisogna sapere come muoversi in alcuni casi particolari

Conto corrente cointestato: ecco come muoversi

È intestato a due o più persone e può essere a firma congiunta, disgiunta o ibrida. Abbiamo parlato spesso di cosa sia un conto corrente cointestato e delle motivazioni per cui, solitamente, viene attivata questa tipologia di Cc. Vediamo, però, come muoversi al meglio a seconda delle effettive esigenze dei cointestatari o in caso di eventi particolari.

Firma Congiunta o Disgiunta?

Questa è la prima domanda che bisogna porsi nell'attivazione di un conto cointestato. All'atto di accensione devono essere presentati i documenti di tutti i soggetti a cui viene intestato, ovvero carta d'identità e codice fiscale. Devono essere depositate le firme originali di tutte le persone a cui il Cc viene intestato.

È possibile anche passare da un conto corrente personale ad uno cointestato (anche nel caso di conto corrente postale cointestato) depositando la firma originale del soggetto da aggiungere alla intestazione.

Una volta attivato come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, occorre decidere se avere una firma disgiunta o una congiunta. Occorre precisare che qualsiasi sia la scelta per il codice civile ognuno dei cointestatari ha una "quota parte" delle giacenze, ma con un conto a firma disgiunta possono operare sul conto tutti i soggetti con pari diritti, mentre con la firma congiunta per le operazioni è necessaria la presenza di tutti i cointestatari (prelievo, emissione di assegni, disposizione di bonifici, etc.).

Pignoramento del conto cointestato

Nel caso in cui uno dei cointestatari abbia a suo carico una procedura esecutiva, il debitore potrà rivalersi sulle somme presenti sul conto corrente cointestato ma vi è un limite che è stabilito nel 50% delle somme presenti al momento del pignoramento. il debitore, se l’altro cointestatario non si oppone, ha la possibilità di prelevare le restanti somme Nel caso in cui l'importo prelevato non sia bastevole alla copertura del debito, tutte le somme successivamente entrate sul conto, come ad esempio un bonifico, continuerebbero ad essere bloccate sempre entro il limite del 50%.

Logicamente il pignoramento può avvenire solo se il creditore ha notificato al debitore:

  • il titolo esecutivo
  • l’atto di precetto
  • l’atto di pignoramento

Ricordiamo che se il saldo disponibile è stato versato soltanto da uno dei correntisti, automaticamente l’altro non possiede alcun diritto su tale conto.

Cosa succede in caso di divorzio

Di solito le somme vanno divise al 50% ma ci sono alcune fattispecie che hanno portato i tribunali e Corte di Cassazione ad andare in direzione opposta. Uno dei casi, ad esempio, si ha nel caso in cui uno dei 2 coniugi possa dimostrare che per essendo il conto cointestato, in realtà le somme in giacenza provenivano esclusivamente dal lavoro di uno solo dei due coniugi e che la cointestazione era legata ad esigenze familiari; in questo caso non è escluso che le somme non debbano essere divise in quanto resteranno ad uno solo dei coniugi.

Cosa succede in caso di decesso di uno dei cointestatari

Nel caso in cui il CC cointestato fosse a firma disgiunta la quota di spettanza della persona deceduta resterà bloccata ed

andrà in eredità secondo quanto stabilito nel testamento o nel codice civile.

Nel caso di firma congiunta, invece, non potendo nessuno dei restanti intestatari operare, le somme andranno congelate ed andranno in successione.

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