L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare, la 8/2020, in cui ha fornito tutte le istruzioni necessarie per l'erogazione nella busta paga di aprile del premio a tutti quei dipendenti che a marzo hanno continuato a lavorare nella loro sede di lavoro, senza affidarsi allo smart working.
Come sottolinea Il Sole 24 Ore, le Entrate hanno lasciato aperta la possibilità di pagare il premio anche nei mesi successivi ma questo è ancora da vedere. In ogni caso la circolare chiarisce alcuni aspetti importanti, a cominciare dal presupposto del tutto: la norma nasce per riconoscere una specie di bonus ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare del lavoro agile.
Partiamo dalle basi. I giorni di servizio per i quali viene riconosciuto il premio sono calcolati come rapporto tra le ore lavorate in sede e quelle lavorabili secondo il contratto. Come se non bastasse, numeratore e denominatore di tale rapporto non possono includere giorni di assenza, i quali “devono essere quantificati in ore, per ferie, malattie e aspettative non retribuite”. Non dovrebbero inoltre essere rilevati tanto i nuovi congedi Covid, quanto l'estensione dei giorni di permesso derivanti dalla legge 104/1992 del dl Cura Italia.
Il calcolo del premio
Il premio non è influenzato dalla tipologia di contratto, e questo significa che il lavoratore part-time riceverà lo stesso trattamento di quello a tempo pieno. Esclusi dal bonus solo i dipendenti che hanno operato in smart working. Importante evidenziare che il dipendente in servizio tutto il mese che nella seconda metà di marzo ha optato per il lavoro agile, riceverà un premio dimezzato rispetto a quello ricevuto dal collega in ferie due settimane.
Secondo tale ragionamento, un dipendente che a marzo ha lavorato un giorno soltanto, salvo poi adottare il congedo parentale, dovrebbe ricevere l'intero premio di 100 euro. C'è poi da considerare l'ipotesi dell'intero mese coperto dalle ferie: che cosa succede? L'unica certezza è che il premio va rapportato solo in riferimento al personale licenziato a marzo. Il limite dei 40mila euro per accedere al beneficio, si calcola prendendo in esame solo il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2019 e soggetto a tassazione.
La circolare 8/2020, inoltre, impone alle singole amministrazioni che non abbiano ancora rilasciato al dipendente la certificazione unica per l'anno 2019 di subordinare l'erogazione del premio a una
autocertificazione con i redditi. Dulcus in fundo, il sostituto d'imposta recupera in F24 o in FP24EP l'ammontare del bonus corrisposto ai propri lavoratori, senza limiti o vincoli previsti dalla stessa normativa.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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