Capita molto spesso che in famiglia, magari tra un genitore e un figlio o tra un nonno e un nipote, avvenga una donazione di una somma di denaro attraverso un bonifico bancario. Per questi “omaggi”, effettuati senza alcuna formalità, si devono pagare le tasse oppure no? Il comune denominatore è che si tratta di atti che non vengono messi per iscritto ed è necessario fare chiarezza sui casi in cui si deve pagare l’imposta e su quelli per i quali non si deve pagare nulla. La prima cosa da evidenziare, come riporta il Sole 24 Ore, è che non scatta alcuna tassazione quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, vale a dire il valore di un milione di euro, se si tratta di donazioni tra coniugi o parenti in linea retta; di 100mila euro, se si tratta di donazioni tra fratelli e sorelle; di 1,5 milioni di euro, se si tratta di donazioni a favore di persona portatrice di handicap grave.
La tassazione, in base al testo unico dell’imposta di successione e donazione, non viene applicata, in ogni caso, alle donazioni di basso valore, quelle di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrilevante. Non è tassabile, ad esempio, un piccolo bonifico. Stessa cosa per le spese di mantenimento e di educazione, quelle per malattia, nonché alle spese "ordinarie" per abbigliamento o per nozze (a meno che non superino notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante). Ancora, l’esenzione riguarda la liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi e la liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto. Si tratta del classico caso dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio.
Quindi, riassumendo, il fisco non tassa i bonifici ai figli e ai nipoti su casa, istruzione, nozze e spese ordinarie. La legge, inoltre, esclude l'applicazione del prelievo anche per le liberalità di modico valore o d'uso, indipendentemente dalla parentela. Entrando nello specifico, a proposito delle aliquote e delle franchigie applicabili per il calcolo del tributo dovuto va chiarito che l’imposta sulle donazioni, nata con l’attuale configurazione nel 1990, era stata abolita nel 2001, ma è stata reintrodotta cinque anni dopo e ciò ha fatto “rivivere” una norma che consente di far “emergere” la donazione indiretta in modo da sottoporla volontariamente a tassazione, fruendo di speciali aliquote e di una particolare soglia di esenzione.
Nella disciplina delle donazioni indirette tutt’oggi si fa riferimento alla franchigia di 350milioni di lire e a un'aliquota marginale del 7%, quando invece la franchigia attualmente in vigore è di un milione di euro e l'aliquota marginale è dell'8 per cento.
A ciò si è aggiunta l'idea che, se mai l'imposta di donazione fosse da applicare alle donazioni indirette, sarebbe stata da limitare a quelle risultanti da un atto scritto. Infatti, l'imposta di donazione è strutturata in modo identico all'imposta di registro, la quale solo eccezionalmente riguarda gli atti diversi da quelli formati per iscritto.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.