Attenti al bonus Covid: cosa fare con il 730

La legge di conversione del decreto Sostegni-bis ha chiarito che le misure non concorrono al calcolo del reddito

Attenti al bonus Covid: cosa fare con il 730

I contributi e le indennità ricevute in via eccezionale per limitare i danni causati dalla pandemia non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi di professionisti, imprenditori, artigiani e artisti. A chiarirlo ci ha pensato una nota dell’Agenzia delle Entrate: atto arrivato dopo la promulgazione di una norma contenuta nella legge di conversione del decreto Sostegni-bis. Le Camere hanno voluto mettere al riparo i contribuenti da eventuali interpretazioni svolte dai vari uffici a livello territoriale. Il quadro normativo previgente subordinava la non concorrenza alla formazione del reddito a una serie di requisiti che non tutti i percettori dei bonus avrebbero rispettato in caso di accertamento da parte dell’Agenzia. L’amministrazione tributaria ha precisato che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi i bonifici da 600 o 1.000 euro incassati durante il 2020 non concorrono né alla formazione del reddito né al calcolo della base imponibile Irap. Non dovranno essere compilati nemmeno le righe previste per la rendicontazione di “aiuti di Stato” ricevuti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o artistica.

Il Fisco è sceso nei dettagli per evitare che dubbi o nuovi interrogativi possano spingere autonomi e imprenditori a dover presentare una dichiarazione dei redditi correttiva: “I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap)”.

L’Agenzia ha pensato anche a chi ha presentato le dichiarazioni in netto anticipo rispetto ai termini: “I contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza”.

È sempre utile rivolgersi a un commercialista o a un consulente per evitare di incorrere in errori capaci di innescare verifiche e richieste di integrazioni. Potrebbe infatti essere necessario tenere conto di finanziamenti e bonus erogati da Regioni ed Enti locali durante lo scorso anno fiscale.

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