Adesso ci si mette di mezzo anche la legge: il contribuente non può contestare il Fisco se decide di fare un accertamento quando si è in vacanza nei mesi estivi, ad esempio ad agosto, e l'interessato non è riuscito ad inviare i documenti in tempo utile perché in ferie in un luogo diverso dalla propria residenza e, quindi, impossibilitato. Ma questo non è stato ritenuto un motivo sufficiente per rispondere di no all'Agenzia delle Entrate.
Cosa è successo
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16757 del 14 giugno 2021 che ha respinto sul punto il ricorso di una contribuente, una professionista alla quale, durante il mese di agosto, era stato inviato un questionario con la richiesta dell'invio di alcuni documenti. La persona si trovava in ferie e non aveva visto il plico dell'Agenzia delle Entrate, motivo per cui aveva risposto solo in un secondo momento al rientro dalle vacanze. Nonostante l'adesione, l'ufficio ha rifiutato l'integrazione documentale e la sua posizione è stata ora avallata in sede di legittimità. La donna adesso si troverà costretta a pagare anche le sanzioni commesse dal proprio commercialista che non ha adeguatamente vigilato sul suo operato.
Cosa dice l'ordinanza
I Supremi giudici hanno motivato la decisione a favore dell'amministrazione spiegando che "in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui la richiesta dell'amministrazione finanziaria di documenti al contribuente sia stata inviata mediante questionario da quella in cui sia stata avanzata, nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica, atteso che - ferma sempre la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza", come riporta ItaliaOggi. Cerchiamo di far chiarezza: la donna sarebbe nel giusto perché rientrerebbe nel primo caso, quello in cui è stato inviato un questionario nella casella postale della propria residenza che non ha ricevuto risposta perché la persona si trovava fuori casa. In ogni caso, però, per il Fisco il mancato invio nei termini concessi equivale ad un rifiuto, determinando l'inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa a meno che il contribuente non dichiari, all'atto di produrre la richiesta documentazione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per un motivo a lui non imputabile e per questo motivo non "colpevole" di negligenza.
L'assurdità rientra proprio in questo punto: la professionista ha fatto presente che non si sia trattato di negligenza ma dovrà comunque pagare le sanzioni previste dalla legge come abbiamo scritto prima.
Il secondo caso, invece, che si verifica quando vi è la mancata esibizione di quanto richiesto dal Fisco, preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduce in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, cosa che non è mai accaduta in questa circostanza perché la donna ha aderito immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta da parte dell'Agenzia. In qualsiasi modo la si giri, la persona in questione è stata costretta a pagare senza la concessione di alcuna deroga.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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