Dopo aver acceso un mutuo per l'acquisto di un immobile può accadere di ritrovarsi in difficoltà economiche, senza avere pertanto più la possibilità di pagare regolarmente le rate concordate al momento della stipulazione del contratto.
È buona norma, in questi casi, segnalare subito il problema all'istituto bancario creditore, così da poter mettere in atto una strategia per rimediare al problema. In genere è la banca stessa a proporre al proprio cliente alcune soluzioni: si può andare dalla rinegoziazione del mutuo, con la modifica di alcuni punti del contratto originario (ad esempio la durata o il tipo di tasso), fino ad arrivare alla sospensione temporanea del pagamento delle rate, così da permettere al mutuatario di superare il momento di crisi.
Ma cosa accade quando si verifica un ritardo o un mancato pagamento di una rata? Come spiegato da Segugio.it, si viene a verificare una morosità in questi casi: 1) mancato pagamento anche di un'unica rata; 2) ritardo del pagamento di una rata oltre i 180 giorni dalla scadenza; 3) accumulo di sette ritardi (anche non consecutivi) nel pagamento della rata tra i 30 ed i 180 giorni oltre la scadenza. Se si resta entro tale limite viene chiesto solo il pagamento degli interessi di mora.
Se, invece, si superano i 7 ritardi, la banca può revocare il mutuo. Al cliente viene quindi imposto l'immediato rimborso del debito residuo: dinanzi all'impossibilità di ottemperare alla richiesta, si procederà quindi al pignoramento dell'immobile stesso. Oltre a ciò, il mutuatario viene segnalato alla Centrale Rischi interbancaria della Banca d’Italia nel quale, per un massimo di 5 anni, vengono archiviati i nomi dei cattivi debitori
L'iter seguito dalle banche
In caso di ritardo/mancato pagamento, il primo passo è il pagamento degli interessi di mora, che comporta in genere per il mutuatario una maggiorazione dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito finanziatore al momento della stipulazione del contratto (2%-4%, in genere, per ogni rata non pagata).
Il nome del mutuatario viene iscritto nella lista dei cattivi debitori: una segnalazione che comporta delle enormi difficoltà di accesso ad altre forme di finanziamento erogate dalla banche, anche se si tratta di ottenere prestiti di piccola entità. Si può, tuttavia, uscire da tali liste e riabilitare il proprio nome provvedendo a rimettersi in regola col pagamento dei debiti contratti: sarà la stessa banca creditrice ad aggiornare eventualmente il database.
Esiste poi anche il rischio di pignoramento dell'immobile su cui grava l'ipoteca, che si può concludere con la messa all'asta dello stesso. Dopo il Dl 72/2016, tuttavia, questo passo è più difficile da attuare: prima dell'esecuzione forzata, infatti, l'istituto di credito deve attendere il mancato pagamento di almeno 18 rate mensili. In caso di fidejussione, con un terzo individuo che funge da garante, la banca provvede alla riscossione: il garante, quindi, si accollerà il debito del mutuatario inadempiente.
Solitamente si hanno 30 giorni dalla scadenza per
pagare la rata, cosa che permette al mutuatario di avere tutto il mese a disposizione per incassare lo stipendio e saldare il proprio debito: dal trentunesimo giorno scatta il ritardo e si conteggiano gli interessi di mora.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.