La Legge di Bilancio per il 2021 ha confermato per tutto il 2021 uno strumento dalle grandi potenzialità: il contratto di espansione. In realtà questa forma di accompagnamento alla pensione era già stata introdotta dal decreto crescita nel 2019, ma rivolgendosi soltanto ad aziende di grandissime dimensioni (più di 1000 lavoratori) e con una previsione di vita di appena due anni. La manovra ha notevolmente ampliato la platea di chi può farvi ricorso, aprendo ad imprese con un organico di almeno 250 lavoratori, considerati anche in gruppi di imprese. Il contratto di espansione potrà adesso essere azionato entro la fine di quest’anno, salvo ulteriori proroghe.
Cos’è il contratto di espansione
Si tratta di un accordo sindacale che l’azienda (o il gruppo di aziende riunite) siglano presso il Ministero del Lavoro insieme ai sindacati per dare vita a processi di reindustrializzazione e riorganizzazione volti allo sviluppo tecnologico dell’attività. Questo prevede almeno due grandi obblighi per le aziende: la formazione (da certificare) dei propri lavoratori e le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, anche in apprendistato. A fronte di questi impegni, le aziende che avvieranno i processi di riorganizzazione e innovazione tecnologica con un massiccio ricorso alla formazione potranno utilizzare il contratto di espansione per contrarre l’orario di lavoro con una speciale cassa integrazione (CIGS derogatoria) a costo zero per l’impresa con un massimo di riduzione dell’orario di lavoro del 30%. In questo caso però le aziende, anche in gruppo, dovranno avere in organico almeno 500 lavoratori. Ma la seconda grande opportunità che apre il contratto di espansione è il nuovo prepensionamento (contenuto nel comma 5-bis dell’art. 41 del Decreto legislativo n. 148/2015).
Il prepensionamento del contratto di espansione
Il datore di lavoro, una volta siglato il contratto di espansione in sede ministeriale, potrà accedere a uno scivolo accompagnando alla pensione esclusivamente su base volontaria quei lavoratori che aderiscano al prepensionamento, chiudendo prima in modo consensuale il rapporto di lavoro. La durata dello scivolo è di un massimo di 5 anni (60 mesi) e accompagna solo a due forme di pensione: la pensione di vecchiaia (requisito di 67 anni fino al 2022 con possibili incrementi biennali di massimo 3 mesi), a condizione che abbiano maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi, oppure, solo se arriverà prima dell’età della vecchiaia, la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, fino al 2026 e, in entrambi i casi, con una finestra trimestrale prima della decorrenza).
Durante l’accompagnamento a pensione, l’azienda verserà a Inps a sue spese, per massimo 60 mesi, un assegno pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per venire incontro alle esigenze aziendali, però, la norma ha previsto un meccanismo di compartecipazione statale alla spesa sostenuta dal datore di lavoro, che monetizza uno sconto per l’azienda parametrato sul valore della indennità di disoccupazione (Naspi), che non sarà materialmente erogata al lavoratore.
In particolare, i costi e i bonus di sconto statali varieranno in base al tipo di accesso a pensione: in caso di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, l’azienda dovrà pagare solo l’assegno mensile (erogato su 13 mensilità) scontato del valore della Naspi senza versare nessuna contribuzione durante i cinque anni di scivolo; qualora arrivi prima la pensione anticipata, oltre all’assegno di prepensionamento, l’azienda dovrà versare la contribuzione piena durante lo scivolo, con un doppio sconto del valore della Naspi e della connessa contribuzione figurativa.
Nel caso di aziende o gruppi di imprese con sopra le 1.000 unità lavorative, ci sarà un’ulteriore possibilità. Infatti, le grandi aziende potranno siglare nel contratto di espansione un piano di riorganizzazione o ristrutturazione conforme ai programmi europei, assumendo l’impegno ad effettuare, almeno una assunzione ogni 3 lavoratori esodati. Questo aumenterà lo ‘sconto’ sulla spesa aziendale aumentando il bonus di sconto del valore corrispondente a ulteriori 12 mesi di Naspi e, nel caso dei lavoratori accompagnati alla pensione anticipata, comporterà anche uno sconto pari al valore della contribuzione figurativa corrispondente a un altro anno di indennità. Dal punto di vista dei lavoratori non vi sarà alcuna penalizzazione, nel caso della pensione anticipata, in quanto matureranno anche la contribuzione piena. Solo nel caso della pensione di vecchiaia vi sarà una contrazione del futuro valore dell’assegno dovuta alla mancanza di contribuzione nel periodo di scivolo quinquennale. La spesa aziendale potrà essere rateizzata mensilmente con la sottoscrizione di una fideiussione bancaria a garanzia dei lavoratori.
I punti aperti
Spetta a Inps chiarire con una attesissima circolare regolatoria almeno due punti critici ancora aperti: prima di tutto l’accessibilità al contratto di espansione anche delle aziende che non beneficiano della cassa integrazione straordinaria (CIGS); se fosse seguito il precedente orientamento di riservare alle sole aziende industriali o commerciali di grandi dimensioni l’ingresso a questo istituto di grande attualità, si taglierebbero fuori le imprese del turismo o dello spettacolo già in ginocchio da mesi per le conseguenze della emergenza epidemiologica. Il secondo punto è la clausola di garanzia ‘anti-esodato’ contenuta nel comma 9 dell’articolo 41 del Dlgs. 148/2015, che protegge chi aderisce a questo esodo da future riforme pensionistiche, scongiurando il fenomeno degli esodati che ha richiesto ben 9 salvaguardie per limitare i danni della mancanza di gradualità della riforma pensionistica di fine 2011.
Alla lettera questa clausola non si applica al prepensionamento del 2021 (nel c. 5-bis), ma spetta a Inps d’intesa col Ministero del Lavoro interpretare questo quadro normativo molto stratificato anche guardando all’equità nei confronti dei lavoratori.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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