Penale sul cambio operatore, il Mise: "Solo sulle promozioni"

Il ministero della Sviluppo Economico interviene nel dibattito sul disegno di legge: "I costi ci sono già, vogliamo regolamentarli". Ma i consumatori ribattono

Penale sul cambio operatore, il Mise: "Solo sulle promozioni"

Il dl sulla concorrenza lanciato dal governo ha creato non poca confusione su quanto possa costare un cambio di gestore sulla telefonia mobile o fissa. Il disegno di legge sulla Concorrenza approvato venerdì 20 febbraio a tornare sulla spinosa questione con una proposta di regolamentazione che modificherebbe quella attualmente in vigore, e datata 2007. Nell’articolo 16, comma 3-ter, del nuovo testo viene utilizzato il termine “penale” per l’eventuale chiusura dell’accordo anzitempo, mentre la precedente legge, la cosiddetta Bersani, faceva esplicito riferimento all’assenza di “spese non giustificate da costi dell’operatore”.

Le associazioni dei consumatori sono insorte interpretando l’intervento come una legittimazione a caricare su spalle e portafogli degli utenti cifre importanti (anche più di 100 euro) se passano da un marchio all’altro. Ora il ministero dello Sviluppo economico prova a fare chiarezza: “Il disegno di legge sulla Concorrenza […] non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, Internet o a pay-tv”, si legge in una nota. “La norma non cambia le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti (già regolati dal Dl 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi”, prosegue il testo del Mise, che precisa come sia stato fissato il “tetto di durata di 24 mesi per la durata delle promozioni” e che “le eventuali penali - già esistenti nelle promozioni - devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore” ed "essere commisurate al valore del contratto”.

Insomma a quanto pare

Il disegno di legge sulla Concorrenza impone effettivamente il limite dei due anni per gli accordi e precisa come l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni debba ricevere comunicazione di spese e oneri delle promozioni. Che di fatto rappresentano la totalità dei contratti stipulati per utenze mobili, il 20% delle Sim in circolazione (il restante 80 è rappresentato dalle carte ricaricabili), e fisse.

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