Non hai pagato le tasse? Come fare il ravvedimento operoso

Può succedere di non pagare Irap, Irpef o altre imposte, inclusa l’Iva. Il ravvedimento operoso è una soluzione ma occorre sapere su quali regole si basa

Non hai pagato le tasse? Come fare il ravvedimento operoso

Chi ha commesso irregolarità fiscali o non ha versato le imposte può correggere volontariamente la propria situazione sfruttando anche una riduzione della sanzione che viene irrogata in base al tempo intercorso tra la data dell’irregolarità e il momento in cui è avvenuto il ravvedimento operoso. È ampiamente descritto da norme e documentazione complementare curata dall’Agenzia delle entrate e qui proponiamo tutto ciò che occorre sapere per farvi ricorso in modo consapevole.

Cos’è il ravvedimento operoso

È il modo con il quale un contribuente può dichiarare di avere percepito redditi oltre a quelli già comunicati al fisco, regolarizzando così la propria posizione effettuando il versamento del dovuto pagando sanzioni inferiori a quelle che applica l’Agenzia delle entrate quando rileva un’irregolarità. Si tratta di una formula con la quale lo Stato vuole incentivare i contribuenti a sanare le rispettive posizioni con l’erario, siano state queste completamente oppure parzialmente violate.

Il ravvedimento operoso può essere applicato a tutti i tributi ma c’è una differenza tra quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate e quelli gestiti dalle amministrazioni locali. Nel primo caso il ravvedimento può essere scelto anche se sono stati avviati accertamenti mentre, per quanto riguarda i tributi gestiti a livello locale, non c’è modo di ricorrere al ravvedimento dopo che una violazione è stata constatata e deve quindi precedere eventuali contestazioni o verifiche.

La base giuridica fa riferimento all’articolo 13 del decreto Legislativo 472/1997. Successivamente, la Legge 58 del 2019, ha chiarito che il ravvedimento operoso può essere anche parziale o frazionato, che dà la possibilità al contribuente di sanare la propria posizione poco alla volta. Si è trattato di un parto che ha richiesto molto tempo tant’è che, seppure specificato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E/2011 e con la circolare 42/E/2016, il ravvedimento parziale è stato negato dalla Cassazione nel 2015 (sentenza 19017) e poi ancora nel 2018 (sentenza 22330). La legge 58 del 2019 ha definitivamente archiviato le diatribe riconoscendo al contribuente la facoltà di ricorrere al ravvedimento operoso parziale o frazionato.

Va sottolineato che, pure ricorrendo al ravvedimento, il contribuente non è esentato né dalle eventuali verifiche già avviate dall’amministrazione né da quelle future.

Chi può usare il ravvedimento operoso

È appannaggio di qualsiasi contribuente, quindi persone fisiche e giuridiche.

Come detto, per quanto riguarda i tributi da versare all’Agenzia delle entrate (tra i quali, per esempio, Irpef, Irap, Ires, Iva, imposte di registro, imposte sulle successioni, eccetera) il ravvedimento può essere sfruttato anche se la violazione è già stata notificata al contribuente ed è già iniziato l’iter di verifica o quello di accertamento.

Non è ammissibile se un avviso di liquidazione è già stato notificato al contribuente. Si tratta di un avviso con il quale l’amministrazione competente rende noto al contribuente l’importo dell’imposta dovuta. In questo caso la procedura da seguire per contestare l’avviso è quella del ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto.

I diversi tipi di ravvedimento operoso

Il parametro da cui dipende ogni tipologia di ravvedimento operoso è il tempo intercorso tra la violazione e la volontà del contribuente di regolarizzarla in modo spontaneo. La legge riconosce questi tipi di ravvedimento e sanzioni:

  • Ravvedimento sprint, quando il ravvedimento avviene entro i 15 giorni seguenti la data in cui il pagamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato. La sanzione viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo, con un ulteriore abbattimento a 1/10 come spiegato immediatamente sotto
  • Ravvedimento breve, quando il ravvedimento avviene entro i 30 giorni seguenti la data in cui il pagamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato. La sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo. Per quanto riguarda il punto precedente, la sanzione già ridotta a 1/15 viene ulteriormente ridotta a 1/10
  • Ravvedimento intermedio (trimestrale), riguarda le regolarizzazioni effettuate entro i 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione. La sanzione in questi casi viene ridotta a 1/9 del minimo
  • Ravvedimento lungo (annuale), si riferisce alle regolarizzazioni effettuate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione. La sanzione è ridotta a 1/8 del minimo
  • Ravvedimento lunghissimo (biennale), fa riferimento ai casi di regolarizzazioni che avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno seguente a quello durante il quale è stata commessa l’irregolarità. In questi casi la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo
  • Ravvedimento ultra-biennale, che può essere evocato per regolarizzare posizioni che, tipicamente, non riguardano dichiarazioni periodiche e che risalgono a date successive a quelle del termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno seguente a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. La sanzione in questi casi è ridotta a 1/6 del minimo
  • Ravvedimento perfezionato dopo la constatazione della violazione (pvc). In questi casi la regolarizzazione avviene dopo la costatazione della violazione e prima che l’amministrazione di riferimento abbia notificato al contribuente l’avviso di accertamento. In questi casi la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Da sottolineare che questo ravvedimento non può essere evocato nei casi di mancata emissione di scontrini fiscali, ricevute fiscali, documenti di trasporto e per omessa installazione del misuratore fiscale
  • Ravvedimento per omessa dichiarazione, si applica a chi presenta una dichiarazione omessa viene inoltrata con un ritardo inferiore ai 90 giorni. Prevede una sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Come si perfeziona il ravvedimento e come versare il dovuto

Si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto con l’aggiunta della sanzione ridotta e degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo. Se i termini per provvedere al ravvedimento operoso coincidono con un sabato o un giorno festivo, il termine ultimo scatta il primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui si opti per il ravvedimento operoso parziale o frazionato, limitatamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento diventa perfezionato anche con il versamento di una parte delle imposte dovute purché siano corrisposte anche le sanzioni e gli interessi relativi alla parte di debito saldato.

Per regolarizzare la propria posizione il contribuente può avvalersi di tre modelli:

  • Modello F24 per le imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva e le imposte sugli intrattenimenti
  • Modello F24 con elementi identificativi (F24 “Elide”) per i tributi relativi alla registrazione di contratti di locazione di immobili
  • Modello F23 per le imposte di registro e i tributi diretti.

I titolari di partita Iva devono inviare il modello F24 per via telematica mentre i soggetti non titolari di partita Iva, oltre alla modalità telematica, possono procedere al pagamento presso banche, uffici postali o direttamente presso gli agenti della riscossione.

I versamenti possono essere compensati con crediti di imposta in relazione a quei tributi che li contemplano come, per esempio, l’Irpef, l’Ires, Irap, eccetera.

La compilazione dei modelli di pagamento

Tutti i modelli prevedono l’inserimento dei dati anagrafici del contribuente e, in aggiunta a ciò, ogni modello ha delle peculiarità che occorre conoscere per non compiere errori.

  • Il modello F24 esige che venga selezionata la voce pertinente (per esempio, “Regione” per le imposte regionali oppure “Erario” per imposte per l’Irpef o l’Iva). In seguito occorre indicare il codice tributo, l’ammontare del versamento e l’anno di imposta a cui questo fa riferimento. Allo stesso modo vanno dichiarati nell’apposita colonna gli importi di crediti eventualmente compensati
  • Nel modello F24 “Elide” vanno inseriti i dati dell’atto a fronte del quale si sta effettuato il versamento quindi, per esempio, il numero del contratto di locazione, il codice tributo e l’anno di riferimento, oltre all’ammontare del versamento stesso
  • Nel modello F23 va indicato il numero dell’atto per il quale si sta effettuando il versamento, l’importo versato e il codice tributo

Gli importi versati con il ravvedimento non possono essere rimborsati, a meno che non vi siano errori riconoscibili, ovvero quegli errori che una persona diligente può riconoscere, così come descritto dall’articolo 1431 del Codice civile.

I codici tributo

I codici tributo più ricorrenti contemplano anche quelli relativi ai provvedimenti operosi:

  • 1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
  • 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione
  • 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – Sanzione
  • 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – Interessi
  • 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – Sanzione
  • 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – Interessi
  • 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - Sanzione
  • 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - Interessi
  • 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
  • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
  • 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
  • 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Le conseguenze penali

Il ravvedimento operoso è considerato attenuante laddove non è causa di non punibilità dei reati tributari. L’articolo 13 comma 1 del decreto Legislativo 74/2000 i reati di messo versamento di ritenute, di omesso versamento dell’Iva e di indebita compensazione non sono punibili se i pagamenti sono stati effettuati dal contribuente prima dell’apertura degli eventuali dibattimenti in primo grado.

La dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione non sono punibili se il ravvedimento è antecedente prima che il contribuente sia stato informato di ispezioni, di procedimenti penali o di altre attività di accertamento.

Al di fuori di queste circostanze il ravvedimento operoso ha comunque valore di attenuante.

Le pene previste dall’articolo 13 bis del decreto Legislativo 74/200 possono essere ridotte della metà e non vengono applicare eventuali pene accessorie previste. Non di meno, il ravvedimento operoso consente di chiedere un patteggiamento, così come descritto nell’articolo 444 del Codice di procedura penale.

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