La pausa estiva si avvia alla conclusione e a breve le scadenze fiscali torneranno a incombere sui contribuenti. Lunedì prossimo 22 agosto si chiuderà infatti la tregua temporanea: la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal 1° al 20 agosto ha portato a concentrare in pochi giorni il resto delle scadenze.
Sono 181 gli appuntamenti da ricordare e di questi 168, ossia il 93%, sono versamenti da effettuare, con il conto che potrà essere abbattuto in F24 grazie ai crediti da impiegare in compensazione. Si parla, per in particolare, del saldo 2021 e del primo acconto 2022 delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, prevista per gli autoliquidati. Non solo.
Per il 22 agosto è fissata anche la scadenza realtiva ai contribuenti Iva mensili e trimestrali, che si sono visti spostare i pagamenti. Entro lunedì prossimo i contribuenti Iva mensili saranno tenuti a versare la cifra relativa al mese di luglio, mentre i contribuenti Iva trimestrali devono effettuare il pagamento relativo al secondo trimestre 2022. I cosiddetti "trimestrali particolari", come gli autotrasportatori per conto terzi o i distributori di carburante per autotrazione, saranno invece chiamati a versare la cifra relativa al secondo trimestre 2022, ma verranno esclusi dalla maggiorazione dell'1%.
Cosa succede dopo la scadenza?
Per il calcolo delle somme dovute per il ravvedimento farà testo la data di scadenza ordinaria, ossia quella del 30 giugno 2022, come disposto dalla circolare 27/E/2013. Ne consegue che per rimettersi in regola, a quel punto, i contribuenti avranno a disposizione diverse soluzioni per vedere ridotta la sanzione del 30%. Per i pagamenti effettuati entro 90 giorni di ritardo, la sanzione è del 15%.
Dal 23 agosto fino al 15 settembre 2022 è disponibile il "ravvedimento sprint", a cui ci si può avvalere se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dopo la scadenza: la sanzione è dello 0,1% al giorno e gli interessi pari all'1,25%.
Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece, la sanzione sarà del 1,50% con il “ravvedimento breve”.Se il versamento dovesse avvenire entro 90 giorni si parla allora di una sanzione pari all'1,67%, che sale al 3,75 % in caso di pagamento avvenuto entro un anno.
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