Superbonus da incubo: multe da 15mila euro

Oltre alle sanzioni c’è un’ulteriore penalizzazione che riguarda il venir meno dei benefici fiscali e come conseguenza il versamento delle maggiori imposte dovute in mancanza della super detrazione

Superbonus da incubo: multe da 15mila euro

Può costare molto caro falsificare la documentazione propedeutica a ottenere le agevolazioni del Superbonus 110%. Le sanzioni previste per i truffatori vanno dai 2mila ai 15mila euro e i controlli sono serrati. Oltre alle multe c’è un’ulteriore penalizzazione che riguarda il venir meno dei benefici fiscali e come conseguenza il versamento delle maggiori imposte dovute in mancanza della super detrazione. Imposte che vengono, quindi, aggravate dagli interessi e dalle sanzioni. L’avviso di accertamento sulla documentazione presentata deve essere notificato, pena la decadenza dello stesso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per usufruire del beneficio fiscale. Per quanto riguarda invece il possibile atto di recupero degli importi, nel caso di controlli che abbiamo accertato una qualche irregolarità nella documentazione, questo deve essere notificato entro otto anni, sempre a partire dall’utilizzo del Superbonus.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni per i loro clienti, la norma prevede a carico dei professionisti incaricati di predisporre la documentazione per il Superbonus la stipula di una polizza di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni. Il massimale non deve essere inferiore a 500mila euro. Si ricorda che l’asseverazione è necessaria anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, Sismabonus 110%. Per l’Ecobonus, vale a dire per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015.

A proposito di questi tecnici, si parla spesso di “general contractor”, ossia di una figura deputata a gestire, quale unico referente, l’intero processo di realizzazione dell’opera, poiché affianca alle competenze tradizionali, legate strettamente all’esecuzione dei lavori, anche competenze diverse, multidisciplinari, come possono essere quelle di ambito commerciale o economico-finanziario. È evidente, quindi, la rilevanza del ruolo che un soggetto siffatto può assumere nei processi innescati dalla recente introduzione del Superbonus. Al di là dell’intervento in sé, è l’intera serie di passaggi previsti dalla normativa a sviluppare la complessità, considerato anche il coinvolgimento di figure professionali solitamente non coinvolte nel mero intervento sull’edificio.

Con ciò non facciamo riferimento solo a quei soggetti che, come il commercialista o il tecnico abilitato, hanno un preciso ruolo nello sviluppo della documentazione necessaria; parliamo anche di tutta quella serie di

realtà che hanno intuito le opportunità di business derivanti dai vari meccanismi, in primis la cessione del credito d’imposta, e che si stanno organizzando per guadagnarsi uno spazio all’interno del processo.

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