I pm dicono sì a Welby «Ma non può obbligare i medici a farlo morire»

La Procura non si sbilancia: «Il paziente ha diritto di farsi staccare la spina, ma non può imporre nulla a chi lo cura». Oggi l’ultima parola al Tribunale

Patricia Tagliaferri

da Roma

I magistrati dicono sì all’interruzione della terapia che tiene in vita Piergiorgio Welby, ma lasciano ai medici l’ultima parola. Una volta staccata la spina, dunque, saranno loro a decidere se ripristinare o no il trattamento in caso di sofferenza. Chiamati ad esprimere il loro parere come previsto dalla normativa in caso di procedimenti riguardanti lo stato delle persone, i pm Salvatore Vitello e Francesca Loy escono così dall’impasse determinata dal vuoto legislativo in una materia tanto delicata, con un atto di intervento che ha il sapore del pilatesco: non negano il diritto del paziente che chiede di interrompere qualsiasi accanimento terapeutico nei suoi confronti, ma neppure quello dei medici, ai quali non si può imporre di violare il codice deontologico che stabilisce di tutelare la qualità della vita anche nei casi più disperati.
Sarà comunque il giudice del Tribunale civile Angela Savio, oggi pomeriggio, a decidere se accogliere il ricorso presentato nei giorni scorsi dagli avvocati di Welby. E la sua decisione potrebbe non essere in linea con quella dei colleghi della Procura di Roma. Certo il parere espresso dall’ufficio affari civili avrà il suo peso. E i magistrati hanno affermato che esiste «il diritto ad interrompere un trattamento terapeutico non voluto, con le modalità richieste». È questo il punto su cui i pm romani hanno dato ragione ai legali di Welby, i quali chiedono di staccare il ventilatore artificiale al paziente somministrandogli allo stesso tempo le terapie sedative idonee ad eliminare qualsiasi stato di sofferenza fisica e psichica.
I magistrati non hanno dubbi sul fatto che non sia possibile alcun trattamento medico contro la volontà della persona. E scrivono che «risulta ormai acquisito alla cultura giuridica il principio secondo cui l’intervento medico è legittimato dal consenso valido e consapevole espresso dal paziente». Ci sono gli articoli 13 e 32 della Costituzione a tutelare non solo il diritto alla salute, ma anche quello di autodeterminarsi «lasciando a ciascuno il potere di scegliere autonomamente se effettuare o meno un determinato trattamento sanitario». E nel caso in questione, sostengono i magistrati, «per dare la massima effettività al diritto del paziente è necessario procedere alla sedazione richiesta, altrimenti il diritto diventerebbe solo astratto».
Ma ecco che, proprio quando la questione sembra essere risolta, i pm tornano al punto di partenza affermando che è impossibile ordinare ai dottori di Welby di staccare la spina.

«È una scelta discrezionale affidata al medico - sostengono - anche se è una scelta discrezionale tecnicamente vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare, in un momento successivo, la terapia, sulla base di quanto indicato nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenuta alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita».

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