Dalle assunzioni al reinserimento dei detenuti: tutte le novità del dl carceri

Il testo è stato approvato oggi in Consiglio dei ministri: tra le misure anche l’incremento del numero di colloqui telefonici

Dalle assunzioni al reinserimento dei detenuti: tutte le novità del dl carceri
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Oggi il dl carceri ha ricevuto il via libera in Consiglio dei ministri. Il testo firmato dal ministro Carlo Nordio contiene alcune misure dedicate alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure per la libertà anticipata ai detenuti che ne abbiamo il diritto, ma anche all’assunzione di personale penitenziario, all’aumento delle telefonate concesse ai detenuti e all’istituzione di un elenco delle comunità abilitate per la detenzione domiciliare, soprattutto nei casi di tossicodipendenza, per svolgere un periodo di formazione e reinserimento sociale.

"Non ho mai voluto nè userò mai la parola 'svuota carceri', è impropria e diseducativa", il commento di Nordio in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Vi è una accelerazione e una semplificazione nella procedura ma anche una facilitazione della pena alternativa presso le comunità", ha aggiunto. La logica alla base del dl carceri coniuga il principio garantista che si articola in due fasi, ha rimarcato il Guardasigilli: "Enfatizzazione della presunzione di innocenza (e su questo sarà importante il dl Nordio che andrà alla Camera domani) e la certezza della pena che significa serietà nell'esecuzione". Gli ultimi anni hanno mostrato che quando sono state adottate amnistie e indulti entro poco tempo il fenomeno si è riproposto addirittura in termini più gravi: "L'incertezza della pena è gravida delle recidive",

Secondo quanto contenuto nel dl carceri, riporta l’Agi, in occasione "di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata" il magistrato di sorveglianza "accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente", l'istanza "può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi". Il testo rimarca che le detrazioni non verranno riconosciute qualora il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione. Inoltre, l’articolo 10 del dl carceri modifica l’articolo 314 del codice penale sull’indebita destinazione di denaro o cose mobile con una reclusione tra sei mesi a tre anni.

Attraverso la collaborazione tra Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), il decreto Nordio prevede inoltre dei modelli di integrazione socio-sanitaria per una migliore equità di accesso alla salute da parte della popolazione residente nelle carceri e da parte di operatori penitenziari. Per quanto concerne le modifiche all'articolo 39 del regolamento penitenziario, il dl carceri prevede nel provvedimento"un incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili".

Un altro punto molto atteso del testo del Guardasigilli riguarda l’assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria. Un intervento fondamentale per incidere concretamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e per incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna. Entrando nel dettaglio, si tratta di 500 assunzioni per il 2025 e altre 500 per il 2026. Aumentata di venti unità la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Come anticipato, interventi anche in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

Presso il dicastero della Giustizia è istituito un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma – si legge – “che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento". Nella bozza viene sottolineato che le strutture"possono essere considerate luogo di privata dimora" in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare.

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