Lavoro e formazione, intrecciati come mai prima nel concretare, sia per limpresa sia per il giovane allesordio lavorativo, un investimento a valere sul futuro. È il risultato cui puntano le modifiche legate al ddl Fornero: modifiche che sinnestano sul nuovo Testo unico varato lo scorso anno (decreto legislativo 167/2011), tese a fare dellapprendistato la modalità prevalente per lingresso nel mondo del lavoro con una prospettiva di lungo termine. «Lintento della riforma - spiega il giuslavorista Francesco Rotondi dello studio legale LabLaw - è di ricondurre a questa fattispecie contrattuale lavviamento al lavoro dei giovani, modificandone lessenza giuridica. Se prima, infatti, lapprendistato assumeva come naturale la scadenza del rapporto, ora la norma diventa la sua prosecuzione, attraverso la successiva trasformazione in un contratto a tempo indeterminato».
Avvocato, cosa ne consegue in concreto?
«Si tratta non soltanto di una modifica giuridica ma anche di unevoluzione che impone un netto cambiamento culturale. Limpresa deve investire sulle nuove risorse che impiega perché, nella normalità della situazione, esse entreranno a far parte del suo organico. Difatti, la riforma Fornero lega la possibilità di assumere altri apprendisti alle stabilizzazioni già compiute dallazienda nel triennio precedente, che devono essere pari ad almeno la metà del totale (ridotte al 30% nei primi 36 mesi dallapprovazione della legge, ndr).
Quali altri aspetti qualificano il nuovo indirizzo dellapprendistato?
«In primo luogo la chiara volontà da parte del governo di stabilire nuove linee guida, evitando di consegnare il bandolo della matassa alle contrattazioni collettive, agli accordi interconfederali o alle Regioni. E poi, questa idea forte di trasformare lapprendistato nello strumento principe di inserimento nel mondo lavorativo porta con sé anche la rivisitazione del contratto come modalità di lavoro in somministrazione».
Che Cosa cambia?
«Le agenzie per il lavoro possono somministrare alle imprese utilizzatrici pure gli apprendisti. Si tratta di una svolta importante poiché sottrae le Apl a una sorta di zona grigia. Ed è talmente forte la spinta alluso del contratto in questa forma che verosimilmente sarà accolta lidea di svincolare dalle indicazioni di causa gli apprendisti in somministrazione. Una decisione di buon senso e dagli effetti senzaltro significativi, proprio perché connessa alla fascia di mercato più problematica in assoluto, quella rappresentata dai giovani di età compresa tra i 16-18 e i 29 anni».
Resta però il nodo dellAspi...
«Sì, al contributo ordinario pari all1,3% dello stipendio, previsto in capo alle imprese per finanziare lAssicurazione sociale per limpiego, si aggiunge, nel caso degli apprendisti somministrati, un ulteriore aggravio dell1,4 per cento. Poiché si paventa che le Apl possano finire per sottrarlo a quel 4% che già destinano alla formazione, meglio sarebbe stato che si fosse guardato subito a ricavare da qui il contributo aggiuntivo, rendendolo pure meno oneroso. Peraltro, fra le proposte di emendamento al ddl compare anche la riduzione del contributo di solidarietà dall1,3% allo 0,20 per cento».
Secondo lei quali altre proposte di modifica al ddl dovrebbero trovare accoglimento?
«Potrebbe avere senso innalzare letà massima da 29 anni a 32 specie se si tratta dellapprendistato di alta formazione e ricerca: la durata media del corso di studi in Italia è superiore a quella europea e il laureato specialistico italiano prende il titolo a unetà prossima ai 28 anni. Anche le ipotesi di modifica riguardanti il prolungamento da 6 a 12 mesi del periodo di prova come pure lestensione della durata del contratto da 3 a 4 anni potrebbero avere senso. Va anche considerato, però, che la revisione del diritto del lavoro e delle modalità di accesso allimpiego dovrebbe inquadrarsi in un contesto di interventi organici, anche in quanto a garanzie e tutele».
Cioè a dire?
«Sarebbe bene evitare di allargare troppo le maglie da un lato e imporre drastici giri di vite dallaltro. Si pensi alla forte stretta su contratti come i Co.co.pro e le partite Iva: si tratta di fasce di lavoratori che non potranno essere interessati dai contratti di apprendistato e che nella migliore delle ipotesi saranno gradualmente espulsi dal mercato del lavoro, nella peggiore vedranno linterruzione immediata del rapporto con la controparte».
Lapprendistato si lega allapprendimento e la riforma prevede di fissarne le norme con un apposito decreto da emanare entro sei mesi dallapprovazione del ddl...
«Fissare standard nazionali e procedure per certificare le competenze è unottima idea, anche perché oggi la validazione dei percorsi formativi degli apprendisti non è considerata dai datori di lavoro sufficiente ad attestarne la professionalità. Sarà bene che si dia immediato seguito al decreto, evitando di passare la mano alle Regioni o agli accordi collettivi».
Gli occupati più giovani, stando allIstat, continuano a diminuire e in parallelo aumentano i contratti a tempo determinato e le collaborazioni: meglio, allora, rafforzare la somministrazione?
«Lauspicio è giungere alleliminazione totale degli obblighi di causale, fonte di incertezza e di contenzioso, previsti per i lavoratori in somministrazione. Proprio perché tale contratto li vede garantiti sotto il profilo retributivo, assistenziale e previdenziale. In questo modo le Apl potrebbero davvero fungere da catalizzatore primario per il mercato del lavoro e la crescita.
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