«Le sentenze, ovviamente, si rispettano». È questa la voce che rimbalza dal Quirinale. Giusto. E noi, con tutto il rispetto che gli è dovuto, diciamo che il Tar del Lazio a torto ha deciso con ordinanza di non riammettere in via cautelativa la lista del Pdl della provincia di Roma, esclusa dalla Corte d’appello. Ci guarderemo bene dal fargliene una colpa. Perché la questione è particolarmente complessa. Tant’è vero che se da un lato il Tar del Lazio ha escluso l’applicazione del decreto legge, dall’altro l’ufficio centrale circoscrizionale ne ha tenuto conto. Come prova la circostanza che ha permesso ai delegati del Pdl di presentare la lista provinciale di Roma. A riprova che l’Italia è sì la culla del diritto, ma al tempo stesso del suo rovescio.
Emma Bonino, la vispa Teresa radicale fedele nei secoli a Pannella come un carabiniere, ha appena compiuto gli anni. Auguri e figli maschi! Alla pronuncia del Tar del Lazio, ha esclamato: «Una boccata di legalità. I giudici hanno fatto il loro mestiere». Bene, brava. Ma se così non fosse? Si dà il caso che la decisione dell’organo di giustizia amministrativa desta, per usare un eufemismo, non poche perplessità. Difatti ha affermato che il decreto “salva liste” non «può trovare applicazione perché la Regione Lazio ha dettato proprie disposizioni in tema elettorale esercitando le competenze date dalla Costituzione». E ha aggiunto che «a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, la potestà statale non può trovare applicazione nel presente giudizio».
Da un punto di vista astratto, il discorso fila. Ma in pratica, sempre con rispetto parlando, fa acqua da tutte le parti. Partiamo dalla Costituzione. L’articolo 122, così come modificato in solitudine dal centrosinistra nel 1999, che ha maltrattato più del dovuto la lingua italiana, dispone al primo comma che «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Si tratta perciò di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Il Parlamento nazionale sforna le leggi cornice e le regioni si muovono legittimamente entro questi perimetri. A questo punto le regioni a statuto ordinario si distinguono in due categorie. A quelle che non si sono date una legge elettorale ad hoc, si applica ancora la legislazione statale. Alle altre no. La regione Lazio rientra in questa seconda categoria. Ha approvato la legge 13 gennaio 2005, n.2. Detta così, sembrerebbe aver ragione il Tar del Lazio. Senonché la legge della regione Lazio non detta norme in materia di presentazione delle liste. E stabilisce che «Per quanto non espressamente previsto, sono recepite» le leggi statali. Perciò il decreto legge doveva essere senz’altro applicato.
Né varrebbe avvalersi del cavillo secondo il quale il recepimento tradurrebbe in regionale la legislazione statale e impedirebbe perciò un decreto legge di interpretazione autentica. Difatti la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003) ha osservato che «la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria». E poi la legge del Lazio prevede anche che «Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia».
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