L’ipoteca sul credito

Rientra fra i poteri dell'amministratore di condominio il rilascio del consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito condominiale, ove tale credito sia soddisfatto; tale consenso può pertanto essere ritenuto idoneo per l'esecuzione, a cura del Conservatore, della formalità estintiva.
È la conclusione alla quale è giunta l'Agenzia del territorio, sulla base anche di un parere del ministero della Giustizia, nella risoluzione 22.11.2005, n. 2/T.
Secondo il ministero in questione, infatti, l'amministratore condominiale può essere ritenuto titolare di un potere «autonomo» di gestione del credito condominiale, comprensivo della possibilità di riscuotere i contributi e di agire giudizialmente per il recupero del relativo credito. Sotto tale profilo, pertanto, il potere di rilasciare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca è da ritenere connesso alle attività precedentemente poste in essere dall'amministratore e che non necessitano di una autorizzazione ad hoc da parte dell'assemblea condominiale.


Copia della Risoluzione è stata inviata dalla Confedilizia centrale ai Presidenti delle Commissioni per la tenuta dei Registri amministratori presso le Confedilizie locali nonché a tutti gli iscritti al Registro nazionale amministratori Confedilizia.
* presidente Confedilizia

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