Toghe choc: vietato licenziare chi viola le norme di sicurezza

Il 50% degli infortuni sul lavoro causato da mancanze dei dipendenti. Ma i tribunali obbligano al reintegro

Toghe choc: vietato licenziare chi viola le norme di sicurezza
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Niente imbragatura. I guanti infilati in tasca e il caschetto non allacciato. Il lavoratore era in un ambiente molto pericoloso, ma si era disfatto dei dispositivi di protezione. Il licenziamento - spiega però in modo sorprendente il giudice del lavoro - è una misura eccessiva e sproporzionata. Non era la prima volta che questo accadeva, ma il magistrato minimizza o comunque si schiera dalla parte dell'operaio e di quelli come lui. É stato a dir poco sciaguratamente superficiale, ha messo a repentaglio la propria vita e l'ha fatto a dispetto delle intimazioni ricevute dall'azienda in cui prestava servizio. Ma va bene così. Le sentenze parlano chiaro: accade al tribunale di Venezia e a quello di Ascoli Piceno.

Esiste nel nostro Paese una cultura perdonista che, gira e rigira, giustifica le mancanze, anche quelle ripetute, anche quelle che fatalmente portano all'incidente e talvolta alla morte.

È la stessa mentalità che affiora in alcuni contratti collettivi del lavoro. D'accordo per la sanzione, quando il lavoratore trascura per sciatteria le precauzioni minime obbligatorie per legge e fornitegli dalla società da cui riceve la retribuzione, ma i sindacati non si spingono mai a sottoscrivere punizioni gravi per gli iscritti inadempienti.

È davvero singolare che l'eterno, drammatico dibattito sulle morti del lavoro non tenga conto, anzi non faccia proprio emergere, questa grave lacuna. Si discute di appalti e subappalti, del lavoro nero e della mancanza di ispettori, da potenziare.

Tutto vero. Ma i dati dell'Inail dicono che almeno il 50 per cento degli infortuni dipende dalla più elementare e sventurata dimenticanza: non aver messo quegli strumenti che potevano fare la differenza. L'imbragatura. Il caschetto ben allacciato. I guanti. Gli occhiali che in molte situazioni preservano da conseguenze potenzialmente devastanti.

Parliamo, come si capisce, di accorgimenti minimi che richiedono un'attenzione di pochi secondi, ma tante volte é qui che ci si blocca. L' abitudine è una cattiva consigliera e qualche volta porta dritti al disastro.

Ma il tribunale va per la sua strada. Il caso che si presenta in uno stabilimento di Marghera è clamoroso: «Se il lavoratore poteva in qualche modo giustificare l'assenza (imbragatura) o non utilizzo (guanti) o non corretto utilizzo (caschetto) dei DPI (dispositivi di protezione individuale) in dotazione, ciò che non può essere giustificato è il rifiuto ad utilizzarli e l'insistenza nel voler affermare di doverli utilizzare».

Insomma, non si trattava di una dimenticanza, ma di una sorta di insubordinazione ad alto tasso di ideologia. Un rifiuto totale dei dispositivi di protezione. Licenziamento per giusta causa? Il non utilizzo c'è tutto ed è pure teorizzato. Ma il giudice ridimensiona il fatto e la disubbidienza: «Si trattava tuttavia di una condotta che non assurge a giusta causa, per il difetto di proporzionalità fra fatti e condotta. La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali nel rapporto di lavoro». Evidentemente, per il magistrato la sicurezza sul luogo di lavoro non tocca la sfera degli elementi essenziali. Non è grave, anche se gravissime possono essere le ricadute di questo atteggiamento, addirittura rivendicato dal dipendente.

Anche ad Ascoli Piceno va in scena un copione del genere: il dipendente va nel reparto stampaggio senza gli occhiali e viene sanzionato con la sospensione per un giorno; qualche tempo dopo, la storia si ripete e di nuovo scatta la sospensione. La terza volta l'azienda procede con il licenziamento per giusta causa, ma il giudice lo annulla.

Il motivo? È vero che la recidiva può portare alla fine del rapporto di lavoro, ma la

mancanza deve essere grave. E qui non c'è la prova: o meglio non c'è la certezza che in quel momento i macchinari fossero in moto. Dunque, il danno da incidente sarebbe stato lieve. Il licenziamento cade anche in questo caso.

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