Per i consumatori è una specie di arma finale, la garanzia estrema offerta dalla legge: è il diritto di recesso o, detto in altri termini, la facoltà di ripensare all'acquisto fatto e di tornare indietro senza pagare dazio. Il suo campo d'azione è vasto ma il recesso diventa particolarmente rilevante nel campo delle utenze domestiche, i cui contratti vengono ormai molto spesso conclusi con un'azione porta a porta o con campagne telefoniche. Proprio questa è la caratteristica principale del cosiddetto «ripensamento»: non si applica agli acquisti fatti in negozio, ma solo a quelli conclusi al di fuori della sede commerciale del venditore (a casa propria, per strada, presso fiere o manifestazioni pubbliche) o a quelli conclusi via internet, per posta o, appunto, per telefono.
In tutti i casi l'acquirente può tornare sui suoi passi, senza penalità e senza la necessità di dare spiegazioni alla sua controparte. L'unica condizione: inviare al venditore una comunicazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (nel caso di acquisto di beni, il termine scatta dal giorno in cui si sono ricevuti). Dal 2014 i venditori devono mettere a disposizione dei moduli, di solito già parzialmente precompilati, ma il consumatore è libero di scrivere anche una propria comunicazione (meglio se la si invia con una raccomandata): l'importante è che dichiari esplicitamente di voler utilizzare il proprio diritto, identificando anche con chiarezza il contratto da cui si vuol recedere. Proprio questo è uno degli aspetti più delicati nel caso delle utenze domestiche: nei contratti conclusi telefonicamente il consenso deve essere espresso ma non è sempre necessario che ci sia una firma fisica. Con l'accordo dell'interessato è possibile che il consenso venga registrato su nastro. Così però è più facile che all'acquirente non rimanga una copia con la precisa identificazione del contratto, rendendo più difficile il ripensamento.
Spesso, tra l'altro, se si cambia gestore telefonico o fornitore di energia il nuovo contratto entra subito a regime. La cosa non impedisce l'esercizio del diritto di recesso, ma crea un'obbligazione a carico del consumatore: ripagare le prestazioni ricevute dal nuovo titolare del contratto prima del ripensamento.
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