Nuove norme sui licenziamenti, contratti a tempo, articolo 18 e apprendistato. Ecco che cosa cambia ora che il Ddl sul lavoro ha avuto il sì della Camera.
Articolo 18
Addio al reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista l'indennità risarcitoria. Malattie fittizie non bloccheranno più la procedura di conciliazione. Eccezioni valide la maternità e gli infortuni sul lavoro. Resta nullo il licenziamento discriminatorio per ragioni di credo, fede o attività sindacale. Meno poteri al giudice sul reintegro nei licenziamenti disciplinari.
Contratti a tempo
Il primo contratto a termine durerà un anno. Tra un contratto e l'altro le pause salgono da dieci giorni per un contratto di meno di sei mesi a 20 e 30 per quelli di durata superiore.
Apprendistato e Co.co.pro
Norme più stringenti, anche se meno di quanto previsto dalla Fornero. La possibilità di assumere un nuovo apprendista sarà vincolata dalla durata del contratto, di almeno 6 mesi. Cambia anche il rapporto con le maestranze qualificate.
I contratti a progetto diventeranno più stringenti. Limitazioni per mansioni meramente esecutive o ripetitive. Aumenta di un punto l'anno l'aliquota contributiva dei co.co.pro. Lo stipendio minimo dovrà essere riferito ai contratti nazionali di lavoro.
False partite Iva
Una collaborazione non potrà durare oltre otto mesi - erano sei nel ddl originario. Il corrispetivo pagato non poterà superare per più dell'80% quello di dipendenti e co.co.co. Non sarà possibile avere una postazione fissa in azienda. Considerate vere le partite Iva con almeno 18mila euro l'anno.
Assicurazione per l'impiego
Dal 2013 partirà la nuova Aspi, che sostituirà nel 2017 l'indennità di mobilità e le indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire non soltanto i dipendenti, ma anche apprendisti e artisti.
L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine.
Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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