Peculato e favoreggiamento. Ecco quali sono i reati contestati a Meloni

Peculato e favoreggiamento sono i due reati contestati al premier dopo la denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti nell'ambito della vicenda riguardante il "generale" libico Almasri

Peculato e favoreggiamento. Ecco quali sono i reati contestati a Meloni
00:00 00:00

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è indagata per peculato e favoreggiamento a seguito di una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti nell'ambito della vicenda riguardante il "generale" libico Almasri. Ma esattamente di che reati si sta parlando?

Il reato di peculato è sanzionato dall'articolo 314 del codice penale e stabilisce che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi". Nel secondo comma si stabilisce, inoltre che"si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

Questo significa, come si spiega sul sito bocardi.it, che siamo in presenza di "un reato proprio non esclusivo" che può essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati, ossia con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizi. Presupposto fondamentale è il possesso o la disponibilità della cosa da parte chi commette il reato. Per possesso, però, si intende anche il possesso d'uso ossia quello in cui il responsabile dell’appropriazione restituisce la cosa in questione dopo averla momentaneamente usata. Questo reato, poi, differisce dall'appropriazione indebita ( art. 646 codice penale) in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha la piena titolarità a disporre della "cosa".

L'articolo 378 del codice penale, invece, riguarda il reato di favoreggiamento e stabilisce che "chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo , aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni". Il secondo comma stabilisce, invece, che"quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni". Il terzo comma prevede che "se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516", mentre il quarto stabilisce che "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Ovviamente, come si sottolinea sul sito brocardi.it, il riferimento alla pena di morte non è più valido ed è stato sostituito con la pena dell'ergastolo dal momento che la pena di morte è stata abrogata.

Il riferimento alla Corte Penale internazionale, invece, risale al 2012 ed è proprio il caso che riguarderebbe il presidente del Consiglio Meloni, il sottosegretario Mantovano e i ministri Nordio e Piantedosi. In questo caso i membri del governo avrebbero aiutato il generale libico a scappare e a eludere il carcere.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica