Comune stangato sul Ghisallo. "Gli autovelox sono illegittimi"

Palazzo Marino condannato a risarcire un automobilista multato. "Il cavalcavia non ha i requisiti per il controllo elettronico dei limiti". L'amministrazione ha perso due ricorsi, ora rischia una pioggia di cause

Comune stangato sul Ghisallo. "Gli autovelox sono illegittimi"

Considerare il cavalcavia Ghisallo una strada urbana di scorrimento è «in contraddizione con la posizione del percorso, posto alla fine di un tratto autostradale, con caratteristiche del tutto simili a quelle di un'autostrada»: lo ha scritto il giudice di pace Caterina Bonasoro nelle motivazioni, depositate venerdì scorso, della sentenza con cui lo scorso giugno ha accolto il ricorso di una cittadina multata per eccesso di velocità proprio su quel ponte. Che, scrive il magistrato, si trova «alla fine dell'autostrada dei Laghi» e «non è immediatamente connesso alla rete stradale urbana sottostante».

Motivazioni del tutto analoghe a quelle di un'altra sentenza, questa volta emessa dal giudice Valeria Genta e depositata proprio ieri: anche in questo caso il ricorrente, residente a Lugano, che si era visto arrivare a casa la multa per eccesso di velocità l'ha avuta vinta. I giudici in entrambi i ricorsi hanno cancellato la contravvenzione e condannato il Comune di Milano a pagare le spese processuali, 150 euro nel primo caso e 293 nel secondo. Determinante per entrambe le decisioni è stata la cartellonistica «illegittima»: «la segnaletica presente sui luoghi - si legge nella sentenza - risulta di fatto contraddittoria e poco visibile». L'autovelox, infatti, non è accompagnato da «nessuna evidenziazione specifica», mentre il cartello che segnala al conducente che si trova all'interno di un centro abitato è «posto alla fine del tratto in questione, in contraddizione assoluta con la definizione di strada urbana di scorrimento».

Due sentenze che vedono sconfitto il Comune e che sono probabilmente le prime di una lunga serie, se si considera che l'avvocato Marisa Marraffino, legale di entrambi i multati in questi due casi, ha sulla sua scrivania una cinquantina di ricorsi di altrettanti assistiti per casi analoghi. Ci sono stati periodi in cui venivano elevati 2mila verbali al giorno nel tratto del cavalcavia Ghisallo, e l'orientamento dei giudici sembra prendere sempre più una piega sfavorevole a palazzo Marino.

Ma queste due sentenze sono importanti anche per quello che suggeriscono tra le righe: l'autovelox, in quel punto, non dovrebbe esserci, proprio per la «natura» di quel tratto di strada. Il giudice Bonasoro, citando una pronuncia del 2011 addirittura della Cassazione, ricorda che rientra sì nella discrezionalità del Comune stabilire, in base alle esigenze del traffico di una città, dove installare i controlli di velocità automatica. Ma aggiunge anche che questa valutazione dev'essere fatta nel rispetto dei requisiti minimi che il codice della strada richiede perché un determinato tratto di strada sia qualificato come «urbano di scorrimento». E il cavalcavia Ghisallo, si legge nero su bianco nelle sentenze, manca di questi requisiti: almeno due corsie di marcia di cui una riservata ai mezzi pubblici, marciapiedi, attraversamenti semaforici, aree per la sosta. Le scelte di gestione del traffico da parte di una pubblica amministrazione, spiega il giudice, «operano pur sempre nel rispetto di questi requisiti minimi previsti dall'articolo 2 del Codice della strada, che non è suscettibile di interpretazioni estensive». Tradotto: l'autovelox lì non ci dovrebbe essere.

Una riflessione che si ritrova anche nella sentenza del giudice Valeria Genta secondo cui «la classificazione del tratto stradale come strada urbana di scorrimento, nonostante essa rappresenti uno snodo di naturale prosecuzione del tratto autostradale, confonde la percezione dell'utente che, vista anche l'inadeguata segnalazione, pensa di trovarsi ancora in autostrada».

Twitter @giulianadevivo

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