L’omicidio nautico è legge. La Camera dei Deputati ha approvato il pdl che introduce il reato di omicidio nautico. I voti favorevoli sono stati 268, un solo no. Ecco in cosa consiste la nuova norma. I senatori di Fratelli d’Italia Alberto Balboni e Guido Quintino Liris sono i firmatari del testo che lo scorso febbraio aveva già ricevuto la conferma da parte del Senato. Il progetto di legge introduce nell'ordinamento il reato di omicidio nautico e diventerà effettivo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Durante gli interventi nell’aula di Montecitorio gli onorevoli hanno ricordato Greta Nedrotti, di 25 anni e Umberto Garzarella, di 36. Nel 2021 avvenne il tragico incidente in cui i due giovani vennero travolti e uccisi da un motoscafo che viaggiava ad alta velocità sul lago di Garda, nel golfo di Salò. Il conducente era in stato di ebbrezza. Durante il voto i familiari delle vittime erano presenti in Tribuna alla Camera dei Deputati, hanno poi ricevuto la vicinanza della presidenza della Camera assieme a un lunghissimo applauso da parte dei deputati.
In cosa consiste il nuovo reato
Il reato di omicidio nautico prevede la stessa disciplina che riguarda l'omicidio stradale. Tale norma, composta da 2 articoli, è finalizzata a regolamentare oltre al reato di omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime, anche l'ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni e le evenienze in cui è possibile arrestare il soggetto in flagranza.
Ebrezza alcolica
Chi conduce un'imbarcazione da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni. In merito allo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope contenuti nel codice della strada vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto. È prevista la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicidio viene cagionato da un conducente che non eserciti attività commerciale, su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro.
Navigazione commerciale
Come per il codice della strada nei confronti degli autotrasportatori, sono previste pene più severe. In caso di omicidio colposo nello svolgimento di attività di navigazione commerciale può essere sentenziata la reclusione da otto a dodici anni, anche se in presenza di un tasso alcolemico inferiore, proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza viene rilevato nell'esercizio di un'attività professionale.
Omicidio plurimo fino a 18 anni
Per omicidio plurimo o omicidio e lesioni a una o più persone è prevista una pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo (fino a un massimo di 18 anni). Inoltre le pene salgono se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, se prescritta, o con patente sospesa o revocata o nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e il mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
L’aggravante speciale
Scatta un'aggravante speciale in caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale. La norma prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni.
Lesioni gravi e gravissime
Viene estesa l’autonoma fattispecie di reato di lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Per lesioni in mare, è prevista l’ipotesi di reato colposo punibile con la reclusione da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 a 3 anni nel caso in cui le lesioni procurate siano gravissime.
Ebbrezza alcolica o effetto di droghe
Vengono estese le previsioni del Codice della strada a chiunque, conducendo un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime a una persona, stabilendo che sia punito, rispettivamente, con la reclusione da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni. Stesse pene per i conducenti di unità da diporto ai fini commerciali che scattano anche con tasso alcolemico inferiore. Pene più miti (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime) se le lesioni sono cagionate da un conducente con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che non eserciti attività commerciale.
Patente nautica
Pene previste per lesioni gravi e gravissime aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, oppure nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Si estende al conducente di un'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi: è previsto che, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni 7 di reclusione.
Arresto obbligatorio in flagranza
Viene esteso all'omicidio nautico l’arresto obbligatorio in flagranza, già previsto per
l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente. Non si procede all’arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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