Come da calendario, la seconda rata dell'Imu dovrà essere versata dai contribuenti entro il prossimo venerdì 16 dicembre. C'è tuttavia una novità importante da rilevare, diretta conseguenza di quanto stabilito dal governo all'interno del decreto Aiuti-quater: oltre gli aiuti per il caro energia, le modifiche al Superbonus, l'incremento al tetto dei contanti e l'innalzamento dei fringe benefit, nel documento trova posto anche un'esenzione relativa alla seconda rata dell'Imu.
Chi potrà beneficiarne
A fruire di questo incentivo, come indicato chiaramente nell'articolo 8 della bozza, sarà uno specifico settore, vale a dire quello dello spettacolo. "Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi da 1 a 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo", spiega il documento,"si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'Imu di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui comma 1 lettere d), nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».”
Il sopra menzionato articolo 78, nella parte dedicata per l'appunto allo "spettacolo" (comma 1 – d), fa esplicito riferimento a tutti quegli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 che risultano adibiti a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Un beneficio che, come ricorda il medesimo passaggio, riguarda esclusivamente i casi in cui i proprietari dell'immobile risultino essere allo stesso tempo anche i gestori delle attività esercitate all'interno della struttura.
Altre categorie
Ad eccezione di questa novità, per quanto concerne l'esenzione dal pagamento dell'Imu le regole di riferimento rimangono quelle consuete.
L'imposta non è dovuta sull'abitazione principale, ovvero sull'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, a meno che si tratti di un'unità abitativa inclusa nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9). Sono assimilate per legge all'abitazione principale anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sia quelle adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
Per lo stesso motivo sono esentati dall'Imu anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (definiti dal dm 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e un immobile posseduto, ma non concesso in locazione, da soggetto appartenente alle forze armate o alle forze dell'ordine, pure nel caso in cui non risulti dimora abituale o non coincida con la residenza anagrafica.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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