Niente mascherina in classe se questa dà problemi respiratori perché, inoltre, non ci sono evidenze sulla sua efficacia in classe. Una sentenza del consiglio di stato ha accolto il ricorso di due genitori per una minore affetta da problemi di ossigenazione che sarebbero stati causati proprio dall'utilizzo del dispositivo.
I magistrati nel parere dispongono per la minore la possibilità di non utilizzarla durante le lezioni. I giudici scrivono inoltre che non sono stati depositati al Tar gli atti chiesti al ministero della Salute sull'utilità della mascherina in aula: «L'udienza era stata fissata dal Tar per il 27 gennaio ed era stato intimato al Governo di produrre motivazioni che giustificassero l'obbligo imposto dal Dpcm - spiega l'avvocato Francesco Scifo - Ma la relazione prodotta non diceva praticamente nulla, anzi, in parte ci dava ragione perché citava un inciso del Center for disease control and prevention americano in cui si dice chiaramente che con l'opportuno distanziamento in classe, l'obbligo di mascherina non sussiste, il dispositivo viene al limite raccomandato. Quindi, il Tar ha spostato ulteriormente l'udienza per dare al Governo il tempo di produrre ulteriori motivazioni ma io ho impugnato dinnanzi al giudice d'appello amministrativo, che è il Consiglio di Stato».
Un obbligo, quello di indossarla sopra i 6 anni, che era stato stabilito dal comitato tecnico scientifico sulla base delle indicazioni dell'Oms come condizione per il rientro in classe, insieme al distanziamento.
La minore, scrive il consiglio di stato «ha documentato con certificati medici, ripetutamente, problemi di difetto di ossigenazione per l'uso prolungato del dpi durante tutto l'orario di lezione». Non solo. Nella classe frequentata dalla bambina, «non risulta essere disponibile neppure un apparecchio di controllo della ossigenazione, il saturimetro»: anche per questo i giudici ritengono che «non possa esserne imposto l'uso della mascherina per la durata delle lezioni, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico».
Per l'avvocato ciò basta per dire che il Governo «non ha fornito prova della validità scientifica, ai fini del contenimento della diffusione del virus covid, dell'utilizzo delle mascherine in orario scolastico, che quest'ultimo sia sospeso immediatamente. La pronuncia ha validità esclusivamente per i soggetti ricorrenti. E' di chiara evidenza, tuttavia, che gli effetti sostanziali si rifrangono su tutti gli alunni di qualsiasi grado scolastico». Tanto che sui tavoli magistrati dei Tar di varie parti d'Italia ci sarebbero altri ricorsi fotocopia in attesa di essere esaminati.
Già quello del Lazio lo scorso 4 dicembre aveva accolto in via cautelare il ricorso proposto dai genitori di un alunno sotto gli 11 anni che aveva avuto sintomi simili in conseguenza all'uso della mascherina: «Dal dpcm impugnato - si legge nella sentenza - non risulta siano stati effettuati approfondenti sull'incidenza dell'uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psicofisica degli stessi, né un'analisi del contesto socio educativo in cui l'obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari causato dall'uso prolungato della mascherina» .
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