Canone Rai, ecco come fare

La domanda di esenzione va presentata entro lunedì all'Agenzia delle entrate. Breve guida per difendersi dalle fregature e non pagare due volte la gabella

Canone Rai, ecco come fare

Pagare o non pagare il canone Rai? Questo è il dilemma dell'abbonato che ancora non sa come districarsi con la nuova modalità di versamento della tasse nella bolletta elettrica. Ecco perché fino a lunedì prossimo 16 maggio (dal 2017 il termine sarà il 31 gennaio) è possibile inviare all'Agenzia delle entrate l'autocertificazione con la quale si chiede di essere esentati dal pagamento dei 100 euro (scarica il modulo). Il funzionamento è semplice: il Quadro A (dichiarazione sostitutiva di non detenzione) va compilato se non si possiede l'apparecchio televisivo o ogni altro dispositivo atto a ricevere trasmissioni tv. Il Quadro B (dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito del canone) è quello che bisogna compilare se non si vuole pagare il canone due volte nel caso di una seconda abitazione. Abbiamo, a tale scopo, esaminato otto casi esemplificativi. I ritardatari potranno inviare il modulo entro il 30 giugno, ma in questo caso l'esenzione varrà solo per il secondo trimestre 2016 e dunque si dovrà pagare la prima rata di 60-70 euro (a seconda del gestore) a luglio.

Il limite di reddito per richiedere l'esenzione per gli over 75 è 6.713,98 euro (il reddito è dato dalla somma dei redditi del soggetto interessato e del coniuge convivente e deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione) . Il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. La richiesta di esenzione si presenta come dichiarazione sostitutiva agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate con annesso un documento di identità oppure si può inviare in raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 – Torino. I pensionati che, invece, hanno un reddito fino a 18.000 euro e finora hanno pagato tramite addebito direttamente sul cedolino pensione per evitare il doppio pagamento sulla bolletta elettrica dovranno aver compilato l'autocertificazione entro il 15 novembre 2015.

Chi non possiede tv risolve il problema con la certificazione

Si compila il Quadro A nella parte «dichiarazione», cioè quella relativa alla mancanza di apparecchi all'interno dell'immobile se il titolare dell'utenza elettrica per uso residenziale non possiede effettivamente nessun apparecchio atto alla ricezione. Il ministero dello Sviluppo ha chiarito che smartphone e tablet, pur potendo ricevere le trasmissioni, non sono soggette al pagamento. Lo Stato, infatti, presume solo il possesso di un televisore per ogni abitazione. Le dichiarazioni possono essere presentate online sul sito dell'Agenzia delle entrate con le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa ci si può rivolgere a un Caf oppure inviarle in plico raccomandato senza busta a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV C.P 22 10121 Torino.

Se non è residente l'inquilino deve dichiararlo

E l'inquilino che cosa deve fare? Che sia titolare del contratto di fornitura dell'energia o che invece lo sia il proprietario, in generale non può presentare la dichiarazione. Il legislatore, come detto, presume che vi sia una tv in ogni casa e pertanto anche chi affitta una casa lo deve fare (a meno che non ce l'abbia). Solo in un caso l'inquilino può presentare la dichiarazione sostitutiva: quando egli sia componente di un nucleo familiare che già paga il canone Rai, ad esempio uno studente fuori sede o un ragazzo che si trasferisce per motivi di lavoro. Se, invece, l'inquilino affitta la casa, ma ha la residenza in un altro immobile ove è titolare di regolare contratto dell'energia, non c'è bisogno di dichiarazione in quanto il canone verrà automaticamente prelevato dove risiede.

Se i figli abitano soli dovranno pagare dopo il decreto

Un altro caso di scuola è quello dei genitori che possiedono due immobili nel secondo dei quali abitano i figli che vi hanno preso la residenza. Ipotizzando che le utenze siano intestate una al marito e una alla moglie (in quella dei ragazzi), si potrà presentare la certificando nel Quadro B indicando il codice fiscale del marito. In questo modo la moglie non pagherà due volte. I figli, però, costituiscono una famiglia autonoma e sarebbero tenuti al pagamento del canone Rai, ma le modalità saranno fissate con un decreto di prossima pubblicazione. È utile ricordare che non ci sono sanzioni in caso di ritardati pagamenti del canone se questi non sono imputabili all'utente. Importi versati in eccesso o importi non dovuti saranno rimborsati con la prima fattura utile o entro 45 giorni.

Residenze diverse con Imu azzerata ma canone doppio

Nell'ipotesi che marito e moglie possiedano due case con apparecchi televisivi e che siano residenti ognuno in un'abitazione diversa, non sarà possibile presentare la dichiarazione sostitutiva se essi sono titolari di due distinti contratti di fornitura elettrica. Si tratta, infatti, di due distinte famiglie anagrafiche e il canone è perciò dovuto da ognuna di esse. Risparmiare l'Imu sulla seconda casa (ammesso che il Comune «vacanziero» non scopra la magagna) costa, pertanto, il doppio pagamento del canone. È, inoltre, utile osservare come l'attivazione di un'utenza elettrica, anche a fine anno e comunque entro novembre, comporti il pagamento del canone Rai per intero. La prima bolletta del 2017, infatti, conterrà i 100 euro del canone 2016 più la prima rata dell'anno in corso.

Che cosa deve fare il proprietario titolare dell'utenza

Se la famiglia è proprietaria di due immobili dei quali uno è concesso in locazione, si pongono due casi a seconda che le utenze elettriche siano intestate a un solo coniuge o a tutti e due. Ipotizzando che vi siano televisori in entrambe le case e che in una (quella di residenza) la bolletta sia intestata al marito e nell'altra (quella affittata) alla moglie, in questo caso la gentile signora potrà presentare l'autocertificazione riempiendo il Quadro B nella parte «dichiarazione» e scrivendo il codice fiscale del marito come titolare dell'abbonamento. Non si deve, invece, scrivere il codice fiscale dell'inquilino. Se, però, il marito è intestatario di tutti e due i contratti per l'energia elettrica, non bisogna presentare nessuna dichiarazione. L'Agenzia delle entrate potrebbe però insospettirsi...

Per la seconda casa serve la dichiarazione del titolare del contratto

Se la famiglia, composta da marito e moglie, possiede due case ciascuna con un televisore e se i due coniugi sono rispettivamente titolari di un'utenza elettrica, si potrà presentare la dichiarazione sostitutiva. La moglie, ad esempio, potrà certificare che il canone è dovuto dal marito compilando il Quadro B e inserendo il codice fiscale del consorte. Ovviamente si eviterà di pagare due volte se e solo se la moglie ha la residenza nella prima casa assieme al marito ed è titolare del contratto elettrico in quella utilizzata per le vacanze. Vale la pena ricordare che il pagamento di luglio sarà di 60 o 70 euro, a seconda del gestore, mentre nelle ultime due bollette del 2016 si andrà a conguaglio arrivando ai 100 euro previsti per l'anno in corso. Nel 2017 si pagheranno 10 rate da 10 euro.

Per le ultime disdette dell'abbonamento ci vuole il "quadro A"

Se due coniugi sono residenti in un'abitazione per la quale hanno presentato nel 2015 la disdetta dell'abbonamento Rai, dovranno compilare l'autocertificazione nel Quadro A. A partire dal 2016, però, non è più possibile presentare denuncia di cessazione dell'abbonamento Rai attraverso il «suggellamento», ossia il blocco tramite sigilli dell'apparecchio. Nell'abitazione non vi devono comunque essere altri apparecchi altrimenti si rientra nella fattispecie di «falsità materiale commessa dal privato» per la quale è prevista una pena massima di 4 anni. L'Agenzia delle entrate ha comunque precisato che i nuclei familiari meno abbienti che non paghino in parte o in tutto il canone non si vedranno tagliare la corrente, ma saranno tenuti al pagamento di sanzioni e interessi.

Intestatario defunto: l'erede convivente non ha alcun obbligo

Se l'intestatario della bolletta elettrica è deceduto, vi sono due possibilità. Nel caso di una persona sola gli eredi, se titolari di un altro abbonamento Rai, potranno presentare la dichiarazione sostitutiva compilando la sezione «dichiarazione» contenuta nel Quadro B riportando il proprio codice fiscale, anche se non fanno parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. Se, invece, al defunto sopravvive il coniuge o altro convivente residente nella medesima abitazione, ad esempio una vedova, la voltura del contratto avviene d'ufficio.

Sarà, pertanto, addebitato un costo di 25 euro per l'operazione al nuovo titolare del contratto. Occorre ricordare che è prevista una condanna al carcere da 8 mesi a 4 anni per le dichiarazioni mendaci, come previsto dalla Stabilità 2016.

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