A questo punto, a due mesi dall'arresto, tenere ai domiciliari Giovanni Toti è irragionevole. A scriverlo, con tanto di parere, è il professor Sabino Cassese, un luminare del diritto dal curriculum sterminato. Nessuno mette in discussione la gravità dei fatti contestati, ma questo dato dev'essere bilanciato dal rispetto di altri diritti fondamentali, insomma scolpiti nella nostra Costituzione, e che riguardano da vicino il governatore della Regione Liguria, colpito da misura cautelare l'ormai lontano 7 maggio scorso.
Quali sono questi principi? Cassese, che è stato giudice della Consulta, riprende una sentenza della Corte costituzionale, la 230 del 2021, che allarga la visuale su orizzonti non contemplati dal gip che il mese scorso ha risposto no alla richiesta di revoca della misura cautelare. Dunque, c'è il diritto dell'eletto al mantenimento della carica e degli elettori alla continuazione della funzione da parte del cittadino che hanno democraticamente scelto, nonchè il principio di non colpevolezza definitiva. E poi è da tenere presente anche l'articolo 97 della Costituzione che sottolinea il «buon andamento dell'azione amministrativa». Poi certo, la giustizia deve fare il suo corso, come si dice in questi casi, ma gli interessi in gioco - così li chiama Cassese - devono trovare un punto di equilibrio, finora assente, e per questo il parere di Cassese è stato girato dall'avvocato Stefano Savi, difensore di Toti, al tribunale del riesame.
Insomma, il problema, spiega il giurista, è trovare «un ragionevole bilanciamento di una molteplicità di diritti». Invece il giudice si è limitato «a considerare che la misura cautelare fosse proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in relazione al grado elevato di esigenze cautelari da soddisfare». Una visione, secondo Cassese, parziale e alla fine non corretta. «Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - prosegue Cassese - la misura adottata non risponde al criterio della ragionevolezza e proporzionalità desunto dal giudice costituzionale dall'articolo 3 della Costituzione e quindi la misura cautelare appare irragionevole, dovendo necessariamente il giudice rispettare l'obbligo di operare una ponderazione fra la gravità del fatto, l'esigenza di continuità del funzionamento degli apparati pubblici, il rispetto della volontà popolare esercitata attraverso le elezioni e i diritti dei terzi che verrebbero coinvolti dalle eventuali dimissioni, rese necessarie per il carattere non temporaneo dell'assenza del titolare di un organo di vertice della regione, che gli impedisce lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui è investito».
Ora lo Statuto della Regione Liguria stabilisce che il vice presidente sostituisce il presidente in caso di «impedimento temporaneo». É quel che accaduto in queste drammatiche settimane, con il leghista Alessandro Piana al posto di Toti. Ma temporaneo l'impedimento non è: «La varietà dei compiti, attinenti alle funzioni legislativa e amministrativa, oltre che ai rapporti con altri soggetti, nazionali e transnazionali, richiede una continuità delle varie attività del Presidente, attività che implicano la presenza, e alle quali il vicario può supplire solo temporaneamente, ciò che vuol dire - puntualizza puntigliosamente Cassese - per una durata limitata di tempo (ipotesi che in questo caso non si è verificata)».
Per Cassese dunque il Tribunale del riesame deve provvedere «alla ponderazione dei diversi elementi indicati che
vanno ad aggiungersi a quello della gravità del reato che attiene all'esigenza di giustizia». Se l'istanza non dovesse essere accolta, la strada suggerita è quella «di provocare o promuovere un giudizio di costituzionalità».
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