Quei voti segreti nel segreto dell'urna

L' elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Quei voti segreti nel segreto dell'urna

L' elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Così stabilisce l'articolo 83 della Costituzione. Si vota per schede. E dalle elezioni presidenziali del 1992 sono predisposte cabine in aula al fine di garantire la segretezza del voto. Il voto, e il non voto, possono essere espressi in tanti modi diversi.

Cominciamo dal non voto. Ci si astiene in maniera espressa se, passando sotto il banco della presidenza, si dichiara «Mi astengo». Ma ci si può astenere anche in maniera tacita: o assentandosi dall'aula in maniera plateale o rimanendo in aula senza rispondere all'appello. Sono espressioni di non voto che destano perplessità. Primo, perché i grandi elettori presidenziali si riuniscono a Montecitorio al preciso scopo di dare un successore all'inquilino del Quirinale in scadenza. Secondo, perché il non voto se ci si passa il bisticcio di parole è un modo per violare la segretezza del voto. Terzo, perché la scheda bianca, purché non se ne abusi, rappresenta una corretta alternativa dell'astensione.

Anche il voto può essere espresso in tanti modi diversi. Per esempio, con il solo cognome, purché il votato sia riconoscibile; con il nome e cognome; premettendo o ponendo tra nome e cognome o posponendo ad essi i titoli che gli spettano. Ora, è legittimo domandarsi: il presidente della Camera, che presiede il Parlamento in seduta comune, nel leggere i nominativi dei votati come è tenuto a comportarsi? Deve leggere solo il nome e cognome contenuto nella scheda o tutto quello che nella scheda sta scritto con tanto di appellativi e con la sola esclusione di male parole che comportano l'annullamento della scheda?

A questi interrogativi ha dato un'esauriente risposta il presidente della Camera Fausto Bertinotti nella seduta del Parlamento dell'8 maggio 2006. Parlando ex cathedra, Bertinotti dichiara: «In base al principio generale che assicura a ciascun membro del collegio la libera espressione del proprio voto... è da escludersi, come dimostra la prassi assolutamente costante, che la Presidenza dell'Assemblea possa dettare prescrizioni o fissare indicazioni vincolanti circa la forma con la quale ciascun elettore è chiamato ad esprimere il proprio voto».

Tuttavia, aggiunge, «quello che ritengo di poter fare, cosa che peraltro esula dalle competenze giuridico-formali del presidente dell'Assemblea, è rivolgere un invito a tutti i membri del collegio ad usare,

nell'espressione di voto, la forma più sobria e più essenziale, per esempio quella del nome e del cognome della persona». Una raccomandazione, quella di Bertinotti, che fa il paio con le raccomandazioni contenute nei dpcm di Giuseppe Conte.

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