Due gip del tribunale di Palermo rifiutano la convalida del trattenimento per cinque tunisini sbarcati pochi giorni fa a Porto Empedocle e che avevano presentato domanda di protezione internazionale. Liberi di andare.
Provenendo da un Paese considerato sicuro, il questore di Agrigento aveva firmato per i nordafricani sbarcati in Sicilia un provvedimento di trattenimento per la procedura accelerata da svolgersi in frontiera. Che prevede la possibilità di trattenere il migrante se appunto proviene da un Paese «sicuro» e se ha presentato la sua domanda solo dopo essere stato fermato per aver eluso (o tentato di farlo) i controlli di frontiera - fino a 28 giorni per accertare il suo diritto a entrare nel territorio dello Stato, potendo in caso contrario procedere al rimpatrio. È andata così, ad esempio, per Ala A., tunisino 23enne sbarcato clandestinamente il 20 agosto sulle coste siciliane, per il quale nei giorni scorsi il gip di Palermo Michele Guarnotta ha convalidato il trattenimento del questore stabilendo che lo straniero attenderà l'esito della domanda nel Centro per richiedenti protezione di Porto Empedocle. Ma due colleghe di Guarnotta della sezione Protezione internazionale del tribunale di Palermo, come si diceva, hanno deciso in maniera opposta. «Un nuovo caso Apostolico» sospirano fonti di polizia. Riferimento alle ordinanze adottate a settembre 2023 dalla gip catanese Iolanda Apostolico, che aveva mandato liberi quattro migranti non convalidando il loro trattenimento, e attaccando il decreto Cutro sia per le espulsioni accelerate che per le garanzie finanziarie necessarie ai richiedenti protezione per non attendere in detenzione l'esito della loro domanda.
Il governo, nel frattempo, ha modificato proprio quei punti considerati controversi, abbassando la cifra richiesta per la cauzione (ora da 2.500 a 5mila euro) e affidandone la determinazione «caso per caso» proprio al questore, abbandonando di conseguenza anche i ricorsi presentati in Cassazione contro le ordinanze del giudice Apostolico, avendo in teoria superato alla radice - con le modifiche normative sui punti contestati - la questione che aveva portato alla polemica dello scorso settembre.
Ma per le gip palermitane Eleonora Bruno e Sara Marino i ritocchi non hanno portato a un esito diverso: così ieri la prima ha negato la convalida del trattenimento di due tunisini di 35 e 40 anni, e sempre ieri la seconda ha fatto lo stesso decidendo sul conto di altri tre cittadini del Paese nordafricano di 33, 34 e 37 anni. Le gip nelle loro ordinanze rimarcano come «la mancata consegna del passaporto o la mancata prestazione della garanzia rappresentano sì dei presupposti che legittimano l'adozione della misura, ma non sono da soli sufficienti a giustificarla». Insomma, sottolineano entrambe le giudici, non esiste alcun automatismo che preveda che scatti il trattenimento, e anzi la direttiva europea 33 del 2013 lo prevede solo in «circostanze eccezionali», in pratica solo come «l'ultima risorsa», da applicare «solo dopo che tutte le misure alternative al trattenimento siano prese in considerazione». Dunque, pazienza se il questore agrigentino rimarca come sia a rischio «la reperibilità del richiedente nel corso della procedura accelerata». Per le giudici il suo provvedimento, infatti, «non risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria» a garantire l'accertamento del diritto dei migranti a ottenere protezione ed entrare in Italia.
Insomma, come osserva in una delle ordinanze il giudice Marino rifacendosi ancora alla citata direttiva europea, «il trattenimento può essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione».
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