Schiaffo ai magistrati: giusto il taglio delle ferie si passa da 45 a 30 giorni

Per la Consulta «la toga che ha chiesto l'incostituzionalità del provvedimento non ha argomentato le sue ragioni»

RomaPer i magistrati è un brutto colpo. La Corte costituzionale boccia il ricorso sul taglio delle ferie che li riguarda. «Inammissibile per difetto di motivazione», è il verdetto.

Evidentemente, il giudice di Ragusa ha avuto troppa fretta e poca competenza nel sollevare la questione di legittimità appena 10 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sull'arretrato civile che contiene la norma contestata e cioè la riduzione delle vacanze da 45 a 30 giorni e la chiusura degli uffici giudiziari dal 6 al 31 agosto, invece che dal primo del mese.

La sua ordinanza è del 23 settembre 2014, la legge ha la data del 12 settembre. E per la Consulta il ricorso è, per così dire, tirato per i capelli. Denunciando l'illegittimità del decreto il giudice siciliano non spiega adeguatamente perché «ritiene di dover applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita per proseguire nel giudizio pendente». In particolare, perché sarebbe «obbligato a fissare l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale proprio in una data non più ricompresa nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali». Insomma, si è dato da fare eccessivamente per portare la questione davanti alla Consulta, senza un valido motivo.

Il ricorso contesta i requisiti di necessità e urgenza indispensabili per i decreti-legge e la violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché la norma, allineando il periodo feriale dei magistrati a quello degli altri impiegati civili dello Stato, «senza tener conto delle peculiarità dell'attività giudiziaria», provocherebbe «una disparità di trattamento rispetto a questi ultimi non giustificata e non ragionevole».

Argomenti bocciati su tutta la linea dai giudici costituzionali. Che condividono, invece, le tesi in difesa della norma dell'Avvocatura dello Stato. Il taglio delle ferie non sarebbe né «arbitrario», né «carente di motivazione», ma giustificato dalla necessità «di migliorare l'efficienza e la produttività degli apparati giudiziari», considerato «l'elevatissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello, e la sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo ».

La Consulta ricorda, poi, che ha già avuto più volte indicato l'ambito di applicazione e la finalità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, precisando che esso, «nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali, è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa».

Nella sentenza, che ha come relatrice il giudice Silvana Sciarra, in sostanza si demolisce punto per punto il ricorso del giudice di Ragusa, che appare argomentato in maniera insufficiente. Bisognerà vedere se, come è probabile, contro la stessa legge arriveranno all'Alta Corte questioni di legittimità studiate meglio.

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