Manterranno il diritto ad essere mantenuti dallo Stato, anche se si sono macchiati di reati gravissimi: perché uno Stato civile si riconosce anche perché non lascia morire di fame i suoi avversari. È questo lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale che ieri ha abrogato in buona parte la norma varata nel 2012 dal secondo governo Berlusconi che toglieva il diritto all'assegno sociale ai condannati per mafia, terrorismo o altri reati di particolare gravità. Nelle intenzioni del governo, la misura aveva un duplice obiettivo: alleggerire il bilancio Inps, e mandare un segnale preciso ai criminali, attribuendo ad essi quello che è stato definito «uno speciale statuto di indegnità».
Per nove anni la norma è rimasta in vigore, e numerosi condannati (anche se manca un bilancio ufficiale) si sono visti revocare l'assegno e hanno dovuto anche restituire somme cospicue. Ma l'anno scorso la sezione lavoro del tribunale di Roma si è trovata di fronte al caso di un ex pentito di «mala», tale M.F., nuovamente arrestato e finito ai domiciliari, che si era visto anche lui revocare l'assegno. A rendere particolarmente sgradevole la situazione, le condizioni di salute di M.F., invalido quasi del tutto e assistito da un tutore legale. Ed è stato il tribunale romano a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge taglia-sussidi.
Nella sentenza, scritta dal giudice costituzionale Giuliano Amato, si ricorda come l'Inps abbia difeso la norma spiegando che porta a «una generale riduzione della spesa pubblica, anche per mezzo di risparmi diretti nei confronti di soggetti che, per aver commesso reati di particolare allarme sociale, non sarebbero meritevoli del sostegno previsto per chi, invece, non abbia commesso reati di tal genere». La sentenza di Amato però sottolinea come la legge voluta da Berlusconi colpisca indistintamente i condannati che si trovano in carcere e quelli agli arresti domiciliari. Ma mentre i primi hanno comunque un pranzo e una cena garantiti, chi - come M.F. - sia stato ammesso ai domiciliari rischia di dipendere per la sopravvivenza solo dall'aiuto pubblico. E scrive Amato: «È pur vero che i condannati per tali reati hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche». Ed è irragionevole uno Stato che «valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere».
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.