Non esisteranno più vittime di serie A e serie B. Chiunque subisce violenza sessuale e in famiglia potrà contare ora sul patrocinio dello Stato alle spese legali, automaticamente e indipendentemente dal livello di reddito.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza di cui è relatore l'attuale presidente Giancarlo Coraggio, che è stato eletto il 18 dicembre scorso e ha aperto ieri la prima udienza pubblica del 2021 a Palazzo della Consulta. Il dispositivo è per le persone offese dai reati indicati all'articolo 76 comma 4-ter del dpr 115 del 2002, riguardante l'ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.
La Corte ha dichiarato non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli nel 2019. La norma dichiarata legittima dalla Consulta, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione assurta a «diritto vivente», dispone infatti l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato e i reati indicati riguardano in particolare i maltrattamenti in famiglia, le mutilazioni degli organi genitali femminili, le violenze sessuali, gli abusi sessuali su minori, gli stupri di gruppo, lo stalking e altri atti persecutori, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pedopornografia, il turismo sessuale, il sesso davanti a minori e l'adescamento di minorenni.
Il dpr citato dai giudici costituzionali prevedeva che fosse ammesso al patrocinio chi era titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766 euro. Ma se l'interessato conviveva con il coniuge o con altri familiari, il reddito era costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si teneva conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta delle persone fisiche, ovvero l'Irpef, o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. La persona offesa dai reati citati, poteva essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ora, invece, il patrocinio dello Stato alle spese legali è automatico, indipendentemente dal livello del suo reddito.
«La scelta effettuata con la disposizione in esame - recita la sentenza - rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati». I giudici sottolineano lo sforzo negli ultimi anni di dare spazio nel nostro ordinamento giuridico a provvedimenti per garantire una risposta più efficace contro i reati che vanno a intaccare la libertà e l'autodeterminazione sessuale. «Di qui - osserva la Corte Costituzioale - la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti». E di conseguenza la volontà di aiutare e sostenere la persona offesa «la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità». La sentenza uscita da Palazzo della Consulta è importante se si considera che solo nei primi dieci mesi del 2020 in Italia si sono registrati 81 femminicidi e che il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.
«Passa il messaggio - dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio - che lo Stato è dalla parte di queste bambine, ragazze e donne abusate in vario modo.
Le motivazioni della sentenza chiariscono che la ratio della legge, finalizzata appunto a incoraggiare la vittima che si trova in particolare stato di vulnerabilità, a intraprendere un percorso di denuncia è del tutto ragionevole e non può essere sottoposta a discrezionalità».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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