Roma - Questi i principali punti dello schema di decreto legislativo approvato oggi dal Cdm in materia di sicurezza sul lavoro.
Semplificazione procedurale Il documento contenente le valutazioni sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori non dovrà più essere depositato dal notaio, nè servirà munirsi di posta certificata, in quanto la data potrà essere dimostrabile dalla firma dei soggetti coinvolti. Viene poi eliminata la notifica di costruzione di nuovo edificio all’organo di vigilanza se sono già state prodotte informazioni analoghe ad altre pubbliche amministrazioni.
Vigilanza I funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro potranno esercitare la vigilanza a pieno titolo, sulla base di un maggiore coordinamento territoriale reciproco.
Assistenza Vengono integrate le attività del Ssn e dell’Inail finalizzate all’assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni.
Visite mediche Il medico competente potrà verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione anche prima dell’assunzione.
Sanzioni Per la sospensione dell’impresa il parametro della "reiterazione" viene sostituito con quello delle "plurime violazioni". L’organismo di vigilanza perde qualsiasi discrezionalità nell’appliazione della norma. Per le microimprese con un solo dipendente diventa possibile applicare unicamente le sanzioni odinarie, senza obbligo di chiusura. La "prescrizione obbligatoria" viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda o con la sanzione pecuniaria amministrativa. La sanzione penale varrà solo per la violazione di disposizioni sostanziali e non di quelle formali.
L’entità delle sanzioni pecuniarie aumenta del 50% rispetto al decreto legislativo 626 del 1994. Per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante vale solo l’arresto e non l’ammenda.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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