Sono due nomi pesanti nell'universo accademico: uno è quello di Michele Colasanto, professore ordinario di sociologia delle relazioni di lavoro; l'altro è quello di Cesare Kaneklin, ordinario di psicologia. Due luminari nei rispettivi campi, alle spalle anni di docenza e di pubblicazioni, stimati e rispettati (al punto che su Facebook il gruppo «Tutti quelli che odiano a morte Michele Colasanto» ha dovuto chiudere per mancanza di adesioni). Anche per i due illustri prof, però, il calendario è scorso inesorabile. E al compimento del settantesimo anno di età, l'Università Cattolica del Sacro Cuore - con due provvedimenti emanati nell'aprile scorso - ha disposto la fine dei rapporti, invitando Colasanto e Kaneklin a farsi da parte, andando a godersi la meritata pensione e lasciando il posto ad altri docenti più giovani.
Ma i due Grandi Vecchi della Cattolica si sono ribellati e hanno fatto ricorso al Tar della Lombardia, sostenendo che il limite di settant'anni per il pensionamento dei docenti universitari è stato legittimamente stabilito per chi insegna nelle università pubbliche, in modo da non gravare sul bilancio statale, ma non ha motivo di essere nelle università private che non sono sorrette dai soldi dell'erario. E poiché l'ateneo milanese, fondato da padre Agostino Gemelli, è a tutti gli effetti un ente di diritto privato, ai suoi dipendenti non si può applicare sic et simpliciter l'obbligo di rottamare i prof al compimento del fatidico compleanno.
Colasanto e Kaneklin tra l'altro accusavano la Cattolica di avere addirittura violato la Costituzione, in quanto con il loro pensionamento «non è stato tenuto conto sufficientemente dell'autonomia che l'art. 33 della Costituzione riconosce alle università e del fatto che vi è violazione dell'art. 3 per l'applicazione uniforme di una norma a situazioni differenti quali quelle del professore di un'università statale rispetto ad un collega di una università libera».
Ma il Tar della Lombardia, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha dato torto a entrambi. «Sotto un primo profilo - scrivono i giudici - non può dirsi che le Università libere siano estranee alla finanza pubblica allargata, dal momento che percepiscono contributi dallo Stato, in virtù dei quali sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti quali enti pubblici non economici ed inoltre non è affatto scontato che la ratio legis dell'art. 25 sia la limitazione di oneri finanziari. La norma appare ispirata piuttosto dall'esigenza di garantire un ricambio generazionale in una categoria per la quale è prevista un'età anagrafica per il collocamento a riposo più alta rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici».
«Il fatto che in virtù di varie sentenze della Corte Costituzionale sia stato riconosciuto alle Università libere la possibilità di avere natura confessionale con la conseguenza che la libertà di insegnamento per i docenti va contemperata con l'indirizzo ideologico della università, per nulla rileva rispetto alla questione che è in discussione con il presente ricorso. É la natura di ente pubblico non economico, attribuito alle università libere per il fatto che svolgono un'attività di interesse pubblico, che determina l'equiparazione di status giuridico tra i professori delle università statali e quelli delle università non statali».
Così dal prossimo 1 novembre, con l'apertura del nuovo anno accademico, i due docenti dovranno rassegnarsi a lasciare la cattedra. In un paese allarmato dall'innalzamento progressivo dell'età pensionabile, l'attaccamento al lavoro dei due anziani prof appariva quasi commovente: ma la legge è legge. Largo ai giovani.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.