Le imprese che operano in uno dei settori esposti ad un rischio concreto di aumento delle emissioni di carbonio (CO2) a causa dei costi delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, avranno incentivi fino al 75% dei costi sostenuti per compenesare il costo maggiore legato alle quote della CO2. È quanto si legge sul Fondo Acquiresnte Unico dove sono contenute tutte le indicazioni necessarie per accedere alle risorse per la transizione energetica.
Come funziona
Le domande potranno essere inoltrate fino alle 17 del 23 marzo: questa prima "finestra" è relativa ai costi sostenuti nel corso del 2020, per il 2021 non è ancora possibile presentare richiesta. Ma cosa significa ricollocazione delle emissioni di carbonio? È uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas serra "nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’Unione Europea perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato", spiegano gli esperti.
Nello specifico, i settori a rischio sono quelli adibiti alla produzione di alluminio, estrazione di minerali per l'industria chimica, siderurgia, produzione di rame, fabbricazione di carta cartone, rame, concimi, fibre sintetiche e cotone e, in generale, tutti i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette. Ne potranno beneficiare le imprese dei settori elencati che dovranno aver sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Obiettivi e importi
L'importo massimo dell'aiuto viene calcolato in base a una formula che prende in considerazione "i livelli della produzione di base dell'impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell'impianto, nonché il fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse". Nel caso ci fossero contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2, non saranno concessi aiuti statali. L'obiettivo dell'agevolazione sarò quello di prevenire i rischi legati alla rilocalizzazione perché i concorrenti di paesi terzi non sostengono costi così alti di CO2 nel prezzo dell'energia elettrica se il beneficiario non è in grado di trasferire quei costi sui prezzi dei prodotti senza perdere inevitabilmetnte una fetta importante del mercato.
L'importo massimo dell'aiuto per ogni impianto, come detto, sarà calcolato su formule fissate dagli orientamenti relativi a specifici aiuti statali nel sistema di scambio delle quote sui gas serra dal 2012, come conferma il decreto del Mite datato 12 novembre 2021. "La percentuale di aiuto sarà uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei a ricevere l'aiuto stesso e sarà determinata dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l'anno 2020".
Come specifica IlSole24Ore, gli aiuti non saranno cumulabili con altri incentivi erogati Stato e neanche con altri finanziamenti dell'Ue per gli stessi costi "se
tale cumulo comporta un'intensità dell'aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle linee guida Ets del 2012". Faranno parte della misura tutte le imprese che hanno sede legale in Ue e sede operativa in Italia.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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