Larticolo 15 del d.l. n. 41/95 (convertito dalla L. n. 85/95), con riferimento alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, prevede che ai fini dellapplicazione dellIva non si procede a rettifica del corrispettivo se lo stesso è indicato nellatto in misura non inferiore al valore catastale determinato ai fini dellimposta di registro, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare.
Il richiamo al valore catastale indicato ai fini dellimposta di registro porta a ritenere - secondo la Circolare 16.3.05, n. 10/E, dellAgenzia delle entrate - che anche in ambito Iva rilevino gli incrementi dei moltiplicatori approvati con la L. n. 350/03 (Finanziaria 2005) e con la manovra dellestate 2004 (d.l. n. 168/04, convertito dalla L. n. 191/04).
La circostanza che lapplicazione di tali incrementi sia disposta «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale» non appare decisiva - secondo lAgenzia - per escluderne lapplicazione nel caso in esame.
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