Il Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, ha rilasciato il nullaosta che permette anche alle persone transessuali di chiedere e ricevere il sacramento del battesimo. Ma non solo, perché è stato dato il nullaosta anche per la partecipazione come padrini alle persone omosessuali impegnate in una convivenza, purché queste conducano "una vita conforme alla fede". Le risposte date ai quesiti da parte del cardinale sono tutte in punta di diritto canonico, quindi perfettamente ricadenti all'interno della dottrina cattolica.
La decisione non mancherà di scatenare qualche polemica ma le indicazioni della Chiesa sono piuttosto chiare. Nello specifico, nelle risposte date dal cardinale Victor Manuel Fernandez in merito al battesimo delle persone transessuali viene specificato che questo può avvenire alle medesime condizioni degli altri fedeli "se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli". Ovviamente questo soggiace alla sensibilità del celebrante chiamato a conferire il sacramento ma l'indicazione è molto netta e definita e si applica anche ai bambini e agli adolescenti impegnati a intraprendere il percorso di transizione, a patto che siano ben preparati per la ricezione del sacramento.
Allo stesso modo, si legge nel documento, a "determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso". Allo stesso modo, nel documento, viene specificato che "non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio". Tutti i dubbi di dottrina dei sacerdoti sono stati azzerati con questo nulla osta, nel quale viene espressamente accettato anche il ruolo di padrino o madrina da parte di persone omoaffettive, purché, come nel caso precedente, conducano "una vita conforme alla fede e all’incarico" assunto.
Ma sulle coppie omoaffettive viene fatto un distinguo nel caso "in cui la convivenza di due persone omoaffettive consiste non in una semplice coabitazione, bensì in una stabile e dichiarata
relazione more uxorio, ben conosciuta dalla comunità". Comunque, anche in questo caso, viene specificato che il diritto canonico non pone divieti per i conviventi omosessuali di incarnare il ruolo di testimoni di nozze.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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