Voli in ritardo o cancellati, quali sono i diritti del passeggero?

L'arrivo delle ferie porta con se disagi, ritardi e cancellazioni. Cosa fare in questi casi? Luogo e nazionalità della compagnia aerea giocano un ruolo decisivo

Voli in ritardo o cancellati, quali sono i diritti del passeggero?
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L’estate si avvicina a grandi passi e di pari passo le ferie. Stando ai dati Istat, sempre più italiani scelgono muoversi in areo; Tuttavia, la crisi del settore a cui si è assistito lo scorso anno ha messo in evidenza che cancellazioni e ritardi sono più di una semplice eventualità. Cosa fare dunque se si incappa in queste spiacevoli situazioni?

Innanzitutto, se si sta volando all’interno dell’Unione Europea e Regno Unito si fa riferimento al Regolamento (CE) Nº 261/2004 approvato nel 2004 dal Parlamento e il Consiglio Europeo che norma e tutela i passeggeri in materia di ritardo, cancellazione, negato imbarco e bagagli danneggiati.

C’è da evidenziare che le normative europee e britanniche sopracitate, proteggono il viaggiatore se si tratta di un volo eseguito da una compagnia aerea europea; oppure, nel caso di una azienda extra UE solo nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato all’interno del territorio comunitario.

Diritti del passeggero in caso di ritardo

Se il viaggio ha subito un ritardo di oltre 3 ore (calcolate a partire da quando l’aereo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri), il passeggero può far valere i suoi diritti e richiedere fino a 600€.

La quota del risarcimento è relativa alla distanza del volo:

-250 € per tutti i voli che coprono una distanza pari o inferiore a 1500 km;

-400 € per tutti i voli all’interno del UE che coprono una distanza superiore ai 1500 km

-400 € per tutti i voli operati da compagnie europee che coprono una distanza compresa tra i 1500 km e i 3500 km

-600 € per tutti i voli che coprono una distanza superiore a 3500 km.

-Per tutte le tratte superiori a 3.500 km al di fuori del territorio comunitario, invece, la quota ammonta a €600; un risarcimento che però può essere ridotto del 50% se il ritardo del volo è inferiore a 4 ore.

Se si tratta di un volo internazionale è la Convenzione di Montreal che si preoccupa di tutelare i passeggeri; tuttavia, le norme, al di fuori dall’Ue, variano da Paese a Paese e spesso anche da vettore a vettore.

Diritti del passeggero aerei in caso di cancellazione

Il Regolamento (CE) Nº 261/2004 prevede il risarcimento per tutti i voli cancellati con meno di 14 giorni di preavviso. Questo vale a meno che la compagnia aerea non offra al passeggero una soluzione alternativa, compresa tra i 7 e i 13 giorni e che parta massimo 2 ore prima del volo originale.

Il risarcimento economico varia anche qui tra i 250 e i 500€ (in base alla distanza coperta della tratta).

In caso il viaggiatore rifiuti la proposta alternativa offerta dalla compagnia è previsto, oltre al risarcimento economico, anche al rimborso del biglietto originale e, se fosse necessario, a un volo che permetta di tornare alla destinazione di partenza.

Come per i voli in ritardo, i passeggeri dei voli internazionali bisogna rimandare alle regole del vettore e del paese di competenza.

Diritti del passeggero in caso di mancato imbarco aereo

Vedersi negato l’imbarco al gate è un altro problema molto comune ed è quasi sempre causato dal fenomeno dell’overbooking.

Anche questa casistica è coperta dalla normativa Europea che prevede un risarcimento dove il mancato imbarco non sia causato dalla negligenza del passeggero. In caso di arrivo in ritardo, mancata documentazione, o rinuncia volontaria non è assicurato alcun rimborso.

Se la colpa è ascrivibile alla compagnia aerea il risarcimento deve essere elargito immediatamente in aeroporto, oltre che all’assistenza per un volo alternativo.

Diritti del passeggero in caso di problema con i bagagli

La tutela di questa casistica fa riferimento alla Convenzione di Montreal (a cui aderiscono sia gli USA che l’UE).

Se si tratta di bagaglio danneggiato sotto la custodia della compagnia aerea, la stessa deve farsi carico della riparazione o

sostituzione. Se invece la valigia venisse smarrita, l’azienda è tenuta a ripagare il bagaglio e il suo contenuto, sempre che il viaggiatore sia in grado di fornire documentazione sugli oggetti smarriti ed il loro valore.

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