Le alternative possibili, i contributi al fondo e i vantaggi con il Fisco Queste le prestazioni previste
Gli italiani sono ancora riluttanti allidea di rinunciare alla «cara liquidazione»
Un lavoratore che ha deciso di destinare il Tfr alla previdenza complementare, prima di comunicare la scelta al datore di lavoro dovrà aderire a una forma previdenziale integrativa. Ma come fare a scegliere il fondo pensione più adatto? È una scelta che deve essere ben ponderata e per farlo è opportuno sfruttare buona parte dei quatto mesi che ci separano dalla scadenza del 30 giugno
Londra spinge da anni la previdenza complementare e Washington è in attivo

Logico chiedersi fino a che punto possa convenire distogliere parte della contribuzione annua dall'integrazione previdenziale verso polizze assicurative con finalità di protezione. Occorre valutare se il costo giustifica la prestazione futura
È basilare la presenza di un comparto garantito che possa garantire la somma dei contributi netti versati contro fluttuazioni negative dei mercati. Meglio ancora se in abbinamento al capitale garantito è offerta anche una garanzia di rendimento minimo annuo o un rendimento minimo annuo pari al tasso di inflazione registrato nell’anno precedente
Che cosa scegliere tra fondo di categoria, fondo pensione aperto o piano previdenziale integrativo assicurativo (Pip o Fip)? Il primo punto importante non è che cosa scegliere, ma che cosa il lavoratore potrebbe perdere se non opterà per il fondo di categoria
Consultare le strutture competenti: banca, gestore, assicurazione
I lavoratori dipendenti, per esprimere la propria scelta su dove allocare il Tfr, dovranno utilizzare i due moduli allegati al decreto, Tfr 1 e Tfr 2. Non devono compilare alcun modulo i lavoratori che al 31/12/2006 abbiano già scelto di aderire a un fondo complementare
In caso di esplicito conferimento del Tfr a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro verserà la contribuzione (Tfr + eventuale contributo volontario + eventuale contributo datoriale) a decorrere dal 1° luglio 2007. L'importo a versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile