Cè lombra dellincostituzionalità su un articolo del nuovo codice della strada. Un giudice di pace della capitale ha sospeso lobbligo per il cittadino di comunicare alla pubblica amministrazione il nominativo e la patente di chi era alla guida del proprio veicolo responsabile di una infrazione riservandosi di investire la Corte Costituzionale sulla legittimità della norma (ex articolo 126 bis comma 2 del codice della strada) che impone lonere della dichiarazione a carico del proprietario del veicolo.
Lo rende noto lavvocato Giacinto Canzona, secondo il quale la decisione in questione è la prima adottata in Italia.
Il procedimento ha preso lo spunto dal verbale di contravvenzione notificato ad un automobilista nel quale si invitava lo stesso ad indicare chi fosse alla guida del suo veicolo al momento dellinfrazione (parcheggio in zona riservata) pena «lapplicazione di una pesante sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro».
Da qui il ricorso allufficio del giudice di pace con la contestazione della norma in quanto introduce un inammissibile carico dellonere di una prova «potenzialmente pregiudizievole specie nei confronti dei propri familiari».
La norma, secondo lavvocato Canzona, cozza con larticolo 199 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede lastensione a deporre per i prossimi congiunti dellindagato-imputato.
Al contrario, ha sostenuto il legale, lex articolo 126 bis comma 2 del codice della strada, obbliga il cittadino a rendere una dichiarazione comunque pregiudizievole eventualmente anche contro un prossimo congiunto, qualora questultimo si trovasse alla guida del veicolo al momento dellinfrazione.
Il giudice di pace ha quindi sospeso tale obbligo riservandosi di rivolgersi, sul punto, alla Consulta.
«Si tratta di unimportante decisione - ha commentato lavvocato Canzona - che, in seconda battuta, dopo la prima sentenza della Corte Costituzionale sulla sottrazione di punti in mancanza del fermo, potrebbe definitivamente purgare la legge della patente a punti da inaccettabili disposizioni lesive dei diritti del cittadino e, segnatamente, dellutente della strada».
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