Assegno di mantenimento: come portarlo in dichiarazione dei redditi

In caso di separazione o divorzio l’assegno di mantenimento può essere portato in deduzione

Assegno di mantenimento: come portarlo in dichiarazione dei redditi
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In sede di dichiarazione dei redditi esiste una particolare situazione in cui il medesimo importo versato/ricevuto può essere portato in deduzione fiscale da una persona e contestualmente venir tassato per l’altra. È il caso dell’assegno di mantenimento - che dopo il divorzio viene chiamato assegno divorzile - misura di sostegno economico che, in caso di separazione dal coniuge, viene corrisposto dal componente economicamente “più forte” verso la persona che ha un reddito inferiore e non sufficiente a mantenersi in modo autonomo.

Vediamo di cosa si tratta.

Assegno di mantenimento: cosa è

In sintesi, quando sussiste una disparità economica tra i due ex componenti di una coppia - sia in fase di separazione che di divorzio - chi tra i due ha un reddito inferiore e non è in grado di mantenersi autonomamente ha diritto a richiedere l’assegno di mantenimento.

Due sentenze della Corte di Cassazione, del 2017 e 2018, hanno modificato notevolmente i principi della legge; per richiedere/ottenere l'assegno devono sussistere specifiche condizioni per il diritto all’assegno:

  • deve essere fatta richiesta.
  • non deve essere addebitata la separazione a chi richiede il mantenimento.
  • chi lo richiede non deve disporre effettivamente di “adeguati redditi propri” o non deve essere nella possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
  • la persona a cui è richiesto il mantenimento deve essere in grado di versare il mantenimento.

Quando si può portare in dichiarazione

In sede di dichiarazione dei redditi, per l’ex coniuge che eroga l’assegno di mantenimento i versamenti effettuati vengono considerati oneri deducibili in quanto riducono il reddito; pertanto i versamenti abbattono la base imponibile Irpef, permettendo di pagare meno tasse.

Le deduzioni sono valide, però, solo nel caso in cui ci si trovi in una situazione di:

  • separazione legale ed effettiva.
  • scioglimento o annullamento del matrimonio.
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In questi casi è possibile portare in dichiarazione dei redditi i versamenti di mantenimento salvo alcuni casi; difatti non sono deducibili:

  • le somme corrisposte in unica soluzione nei confronti del coniuge separato o divorziato.
  • l’assegno corrisposto al coniuge una tantum.
  • le somme a titolo di quota di mutuo, laddove versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento a seguito di rinuncia dall’ex coniuge avente diritto.

Occorre ricordarsi, dunque, che esiste una differenza fiscalmente importate tra i due ex coniugi: la persona che versa l’assegno di mantenimento può portare le somme in deduzione fiscale; la persona beneficiaria, invece, deve tassare la somma percepita in quanto questa concorre a “generare” reddito.

Infine c’è un ulteriore aspetto importante da prendere in considerazione, che riguarda l’assegno per i figli.

In caso di separazione o di divorzio, nel caso in cui venga corrisposto il solo assegno di mantenimento nei confronti dei figli questo non può essere portato in deduzione con la dichiarazione dei redditi, dal momento che esistono già le detrazioni per figli a carico.

Nel caso in cui, invece, venga corrisposto un assegno di

mantenimento unico per figli ed ex coniuge si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma a prescindere dal numero; pertanto la quota-parte destinata all’ex coniuge che sarà deducibile è del 50%.

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