Si possono installare le telecamere in condominio? Cosa sapere

Tutto quello che dovresti sapere sulla videosorveglianza in condominio

Si possono installare le telecamere in condominio? Cosa sapere
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Il tema della videosorveglianza in condominio è una delle questioni più articolate da affrontare perché si incrociano l’esigenza del sentirsi sicuri nella propria abitazione e il rispetto della privacy.

Inoltre occorre differenziare la scelta di istallare le telecamere per le parti comuni del condominio a seguito di una delibera dell’assemblea, dalla volontà del singolo condòmino di utilizzare questi strumenti di videosorveglianza ad esempio sul proprio pianerottolo.

Approfondiamo il tema e cerchiamo di capirne un po’ di più.

Videosorveglianza di condominio

La videosorveglianza in condominio attraverso l’installazione di telecamere di sicurezza all’interno o all’esterno dell’edificio è possibile, ma solo al fine di per monitorare le aree comuni o gli spazi esterni.

A regolamentare questi principi è il garante della privacy oltre che, logicamente, la legge sul condominio (legge n. 220/2012 e successive modifiche) che ha sancito alcune novità in merito al tema della videosorveglianza stabilendo i criteri da rispettare.

In primo luogo l’installazione delle telecamere deve avvenire per finalità legittime, cioè quella di garantire la sicurezza all’interno o all’esterno dell’edificio condominiale.

Un secondo aspetto da tenere a mente è quello dell’informativa sulla privacy ai condomini e alle persone che transitano negli spazi oggetto di videosorveglianza i quali, logicamente, devono essere informati della presenza delle telecamere e della loro finalità.

Inoltre, le registrazioni possono riguardare le aree comuni e gli spazi esterni, mentre o possono essere inquadrati gli spazi privati tra cui, ad esempio, i balconi.

Pertanto le telecamere possono essere installate in modo da inquadrare gli accessi principali e le uscite dell’edificio, o possono essere collocate per sorvegliare le aree comuni come scale, ascensori e corridoi.

Difatti, secondo quanto previsto dall’articolo 1122-ter del Codice Civile: “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136”.

L’amministratore è tenuto a stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini e deve essere individuato un responsabile del trattamento dei dati. La visione delle registrazioni può essere fatta solo in caso di reati, come furti o rapine. Pertanto deve essere fatta regolare denuncia presso un’autorità giudiziaria competente dall’amministratore del condominio.

Come scritto sopra, l’istallazione del sistema di videosorveglianza passa per la delibera dell’assemblea condominiale.

Scelta del singolo condomino

Quando la questione si sposta dalla videosorveglianza dell’intero edificio a quella del pianerottolo e delle proprietà del singolo condomino le cose cambiano, ma non necessariamente si fano meno complicate. Difatti, nel caso in cui il singolo condomino voglia installare delle telecamere per uso privato, le riprese devono riguardare, logicamente, le aree di sua esclusiva proprietà.

In tale caso non è necessaria l’autorizzazione e precedente richiesta all’amministratore ma sarà sufficiente solo informare gli altri condomini.

Come detto, però,

l’angolo visuale deve riprendere solo le aree di diretta proprietà e quindi, anche per il solo pianerottolo l’angolo deve riguardare la porzione strettamente necessaria per assicurare la sicurezza della propria abitazione.

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