Come contestare una multa già pagata e notificata di nuovo

A volte si possono ricevere cartelle esattoriali per multe pagate. Può dipendere da un errore amministrativo o da una nostra semplice svista riguardo tempi e modi di pagamento. Ecco come verificare e, nel caso, contestare arrivi indesiderati di questo genere

Come contestare una multa già pagata e notificata di nuovo

Ricevere la notifica di una multa non è mai piacevole. Se poi la notifica arriva una seconda volta, anche dopo aver pagato, diciamo che qualche scompenso lo provoca. Anche se, a caldo, verrebbe da dire che la cartella in questo caso è illegittima, si possono verificare situazioni in cui non è propriamente così. Qualora invece da parte nostra non siano stati commessi errori, ma lo abbia fatto chi la invia, c'è la possibilità di contestare la sanzione. Vediamo insieme in quali casi e come, soffermandoci in particolare sulle multe per violazione del Codice della Strada.

Prime verifiche

Per prima cosa bisogna verificare se la multa sia stata pagata integralmente e nei termini di legge, dal momento che il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica e anche il ritardo di un solo giorno può rappresentare un problema. Si deve poi controllare di aver pagato l’importo esatto. In genere i bollettini sono due, uno per chi paga nei primi 5 giorni, beneficiando dello sconto del 30%, l’altro per chi effettua il versamento nei 55 giorni successivi. Un ulteriore errore potrebbe essere legato al mezzo di pagamento usato: con il bonifico bancario, ad esempio, la data dell’operazione non è mai la stessa in cui il denaro arriva sul conto corrente del destinatario, e dunque potrebbe creare qualche problema.

Si tenga comunque presente che la cosiddetta legge “salva multe” stabilisce che i pagamenti delle multe fatti con bonifico debbano considerarsi eseguiti nei termini quando l’accredito avviene entro 2 giorni dalla scadenza del versamento stesso. Chi paga la somma dovuta con bonifico bancario, quindi, ha due giorni in più per rientrare nei termini.

In caso di errore

Se dovesse risultare che la multa è stata pagata in ritardo, oppure con importo non corretto e inferiore a quello previsto dal verbale, il Comune iscrive a ruolo le sanzioni o l’importo residuo e procede con le pratiche di riscossione esattoriale.

È importante ricordare che, se la multa viene pagata dopo i primi 5 giorni, bisogna versare l’importo intero; se si paga con un solo giorno di ritardo rispetto ai 60, scatta l’aumento pari a metà dell’importo massimo previsto dalla legge (con interessi pari al 10% dell’importo ogni 6 mesi di ulteriore ritardo); se la multa viene pagata in misura inferiore, il residuo viene iscritto a ruolo.

Questi possono essere casi in cui la cartella di pagamento è legittima, anche se in realtà la multa è stata pagata.

Notifica per multa già pagata

Nel caso in cui non si fosse commesso alcun errore e, nonostante il pagamento della sanzione, arrivasse comunque la cartella esattoriale, l’errore è quasi sicuramente dell’amministrazione.

A questo punto si possono adottare tre modalità diverse: fare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento. Questo sistema è più sicuro ma anche più oneroso (è previsto infatti il versamento del contributo unificato ed è consigliabile l’assistenza di un avvocato); fare ricorso in autotutela (qui non ci sono limiti di tempo, ma prima si fa, meglio è) all’ente accentratore che ha elevato la multa; presentare istanza di sospensione e cancellazione all’Agente della Riscossione, che ha 220 giorni per rispondere e in questo lasso di tempo non potrà agire nei riguardi dell’automobilista multato. Se non arriva risposta vuol dire che la cartella è annullata.

In particolare, nel caso del ricorso in autotutela, l’istanza andrà presentata all'organo accertatore che ha emanato l'atto, chiedendo di riesaminarlo per l'eventuale revoca o annullamento, producendo una copia del bonifico o della ricevuta di avvenuto pagamento.

Altri motivi di contestazione e vizi di forma

Oltre al caso di nuova notifica a pagamento della multa già avvenuto, e al non essere l’autore della violazione per la quale si è stati multati, ci sono altre cause per cui si può pensare di contestare la sanzione, come la consegna di un doppio verbale relativo alla stessa violazione oppure oltre il tempo massimo previsto, di verbale incompleto o illeggibile, la notifica al vecchio proprietario del veicolo, ma dopo passaggio di proprietà; ancora, la mancata indicazione della presenza di un autovelox o per apparecchi non omologati (in caso di eccesso di velocità), se la multa redatta da un ausiliare del traffico non riguarda la sosta/fermata del veicolo, vizio di forma. Anche la multa inflitta in un luogo dove non si è mai stati può essere contestata, fornendo chiari elementi di prova a riguardo.

Tra i vizi di forma più comuni che possono rendere un verbale nullo vi sono i dati anagrafici del soggetto sanzionato errati, informazioni obbligatorie (luogo, data e orario della violazione, tipo di infrazione, agente accertatore) non indicate; errata indicazione della targa del veicolo, mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso, errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.

Attenzione: non tutti i vizi di questa natura rendono la multa illegittima: ad esempio una erronea indicazione della data di nascita del proprietario del mezzo, o del modello dell'auto, non rendono nulla la multa se, rispettivamente veicolo e soggetto sono identificati correttamente e indiscutibilmente.

Termini per il ricorso

I termini previsti dal Codice della Strada sono sostanzialmente di 60 giorni se si sceglie di presentare opposizione al Prefetto, 30 giorni se si intende proporre ricorso al Giudice di Pace. Tali termini decorrono dalla data di contestazione dell’infrazione o da quella di notifica del verbale, nel caso in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, come per la violazione accertata mediante autovelox.

Tipologie di ricorso e procedimenti

Il ricorso contro una multa si può presentare ogni qual volta si ritenga di essere stati ingiustamente sanzionati. Tuttavia, prima di proporre opposizione è bene tener presente che, in caso di mancato accoglimento del ricorso, si può andare incontro ad una sanzione maggiore e anche al pagamento delle spese processuali, qualora si sia fatto appello al Giudice di Pace. Vediamo nel dettaglio le varie forme di ricorso.

Ricorso multa in autotutela. Consiste nel rivolgersi direttamente all’organo che ha elevato la multa (Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, etc.), presentando un’istanza di autotutela, chiedendo di annullare autonomamente o revocare parzialmente la contravvenzione, ritenuta palesemente errata o illegittima, in base alle motivazioni che abbiamo descritto in precedenza. Il ricorso multa in autotutela è possibile anche con il semplice preavviso di violazione lasciato sul parabrezza del veicolo. In questo caso l’organo verbalizzante non ha alcun obbligo di pronunciarsi in merito al ricorso presentato dal trasgressore, aspetto da non sottovalutare, anche perché questo tipo di ricorso non sospende automaticamente i termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, né i termini di pagamento della sanzione.

Il rischio dunque è che l’amministrazione tardi a rilasciare un proprio parere in merito al ricorso e nel frattempo decorra il tempo utile per pagare la sanzione in misura ridotta, o presentare ricorso al Giudice di pace. Per questi motivi il ricorso all’autotutela va proposto solo nei casi in cui la contestazione presenta errori palesi.

Ricorso multa al Giudice di pace. Va proposto, come accennato, nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale. Bisogna far riferimento al Giudice di pace del luogo in cui la violazione è stata accertata. È opportuno inserire nel modello di ricorso, oltre al proprio indirizzo di residenza, anche il proprio indirizzo e-mail o PEC, per rendere più agevoli le comunicazioni della Cancelleria del Tribunale.

Questo tipo di ricorso comporta dei costi (un contributo unificato di importo variabile tra i 43 e i 237 euro ed eventualmente anche da una marca da 27,00 in base al valore della causa), dunque è da preferirsi nel caso in cui il ricorrente intenda esprimere una valutazione discrezionale in merito ai fatti contestati, come il passaggio col rosso dettato da motivi di urgenza, etc. Naturalmente vanno addotti elementi di prova a sostegno della propria tesi, quali testimonianze, foto, video, etc. Fissata l’udienza, è necessario che il ricorrente si presenti davanti al Giudice (con o senza l’assistenza di un avvocato), se non vuole che il ricorso venga automaticamente respinto. Il Giudice di Pace emette quindi il provvedimento di accoglimento o rigetto, depositando in un secondo momento le motivazioni della propria decisione in Cancelleria.

Qualora il ricorrente non concordi con le decisioni del Giudice, può appellarsi al Tribunale. Se invece il ricorso viene accolto, sarebbe opportuno per il ricorrente richiedere una copia autentica del provvedimento rilasciato dal Giudice e trasmetterlo all’organo accertatore, così da evitare il rischio di ricevere una cartella esattoriale in futuro.

Ricorso multa al Prefetto. Alternativo al ricorso al Giudice di Pace, per cui non è possibile presentare contemporaneamente ricorso all’uno e all’altro. Se si fa ricorso al Prefetto, ci si può appellare al Giudice di Pace, ma solo dopo l’ordinanza del primo. Il Prefetto a cui rivolgersi è quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Si può agire anche tramite l'organo accertatore (Vigili urbani, Polizia stradale etc.). I canali di trasmissione del ricorso sono essenzialmente Pec (con firma digitale autenticata) e Raccomandata A/R.

Al ricorso bisogna sempre allegare, pena nullità, il verbale di contravvenzione con la relazione di notifica o busta, così da poter dimostrare il rispetto dei termini per l’impugnazione.

Il Prefetto ha 210 giorni per emettere il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso, in mancanza del quale il ricorso va considerato accolto. Il termine si riduce a 180 giorni se il ricorso avviene tramite l'organo di polizia. Il provvedimento deve quindi essere notificato al ricorrente entro 90 giorni dall’emissione. Nel caso in cui il Prefetto non accolga il ricorso, si può proporre ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.

Cosa deve contenere il ricorso

Considerando che non esiste un unico modello di ricorso per le varie opzioni, e comunque in rete ve ne sono di dettagliati per ciascuna di esse, gli elementi principali da indicare sono l’autorità competente cui è diretto, i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del verbale impugnato e della sua contestazione o notificazione, i motivi per i quali si propone il ricorso, l’eventuale richiesta di un’audizione personale, le conclusioni, la firma del ricorrente. Possono essere allegati anche documenti probatori (fotografie dei luoghi, riferimenti normativi in base ai quali si ritiene illegittima la multa, eventuali certificati medici, denunce, scontrini, ricevute, richiesta e citazione di testimoni o di sopralluoghi, richiesta di consulenze e perizie, etc.

Verificare se una multa è stata annullata

L’unico sistema per verificare l’annullamento effettivo di una multa è consultare sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area

riservata e consultando la sezione relativa agli eventuali debiti a proprio carico e iscrizioni a ruolo. Se dovesse esserci una multa, con i relativi dati, significa che è ancora attiva e il procedimento è ancora in corso.

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